Il rito abbreviato contabile definisce il giudizio di responsabilità per danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 143 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del D.Lgs. n. 174/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 114/2019, consente al convenuto in primo grado di definire alternativamente il giudizio di responsabilità amministrativa mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. La richiesta è ammissibile solo se presentata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, con il previo e concorde parere del Pubblico Ministero, ed è comunque esclusa nei casi di doloso arricchimento del danneggiante. Il Collegio delibera con decreto in camera di consiglio, motivando in ordine alla congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, il versamento della somma determinata entro il termine perentorio fissato comporta la definizione del giudizio con sentenza non impugnabile, con condanna del convenuto alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio un dipendente del Ministero dell’Interno, chiedendone la condanna al pagamento di una somma complessiva a titolo di danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza, derivante da una condanna penale definitiva in tre gradi di giudizio per il reato di istigazione alla corruzione ex art. 322, comma 2, c.p.
Nella memoria di costituzione, il convenuto aveva proposto istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il versamento di un terzo del quantum richiesto. La Procura aveva espresso parere favorevole, escludendo l’inammissibilità di cui al comma 4 della disposizione. Con decreto del Presidente della Sezione, l’istanza era stata accolta e il convenuto ammesso a definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni, della somma determinata.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha accertato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con il rito speciale deflattivo, verificando la regolarità procedurale dell’istanza, la tempestività del versamento e il concorde parere del Pubblico Ministero, richiesto dall’art. 130, comma 1, c.g.c. quale condizione di ammissibilità della richiesta.
Il Collegio ha rilevato che non sussistevano motivi per disattendere le concordi conclusioni delle parti, avendo il convenuto documentato il tempestivo versamento della somma agevolata in favore dell’ente danneggiato, in esecuzione del decreto emesso ai sensi del comma 6 della medesima disposizione. Il giudizio è stato conseguentemente definito ai sensi del comma 8 dell’art. 130 c.g.c., con sentenza dichiarativa della definizione del rito abbreviato nei confronti del convenuto.
Quanto alle spese, la Corte le ha poste a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale, in quanto dagli elementi probatori acquisiti risultava con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto. La sentenza, ai sensi del comma 9 dell’art. 130 c.g.c., è stata dichiarata non impugnabile, costituendo l’esito finale del procedimento definito con il rito speciale.
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Nota della Redazione
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