Consegnatario di beni comunali: improcedibile il giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 165 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario di beni del Comune è improcedibile quando la gestione non abbia a oggetto beni mobili o materie rispetto ai quali sussista un debito di custodia. In tale ipotesi non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. La declaratoria di improcedibilità comporta la restituzione degli atti all’ente locale interessato e nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile quale consegnatario di beni del Comune per l’esercizio finanziario 2020. Il prospetto depositato ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La gestione oggetto del giudizio, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). La Procura regionale ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario e verifica se esso corrisponda effettivamente alla fattispecie normativa invocata. Il Collegio osserva che la disciplina richiamata presuppone un obbligo di custodia su beni mobili o materie, del quale nel caso concreto non ricorrono i presupposti.

Da ciò deriva l’impossibilità di configurare, in capo al consegnatario, un obbligo di resa del conto giudiziale. La conclusione è dichiarata conforme alla pacifica giurisprudenza contabile, espressamente richiamata: questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013.

Il percorso argomentativo è dunque di carattere preliminare e assorbente. Una volta esclusa la configurabilità dell’obbligo di resa, il giudizio in epigrafe non può che essere dichiarato improcedibile, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato.

Il Collegio non si pronuncia sul merito della gestione. La decisione resta interamente sul piano processuale, come conferma il P.Q.M., che dichiara l’improcedibilità e nulla dispone per le spese stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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