Improcedibile il giudizio di conto per carenza del debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 161 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti, la resa del conto giudiziale presuppone che l’agente contabile sia titolare di un debito di custodia in senso tecnico, cioè di beni mobili o materie ricevuti per essere custoditi, movimentati e distribuiti ad altri soggetti. Ove l’agente sia mero utilizzatore di beni iscritti nell’inventario dell’Ente e destinati a uso continuativo presso l’ufficio di pertinenza, si configura soltanto un debito di vigilanza, con obbligo di conto amministrativo e non di conto giudiziale. In difetto del presupposto normativo, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il magistrato incaricato dell’istruttoria ha depositato una relazione d’irregolarità relativa al conto giudiziale presentato da un agente contabile in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2015. Il conto riguardava beni che, secondo l’istruttore, non erano oggetto di un debito di custodia in senso tecnico, bensì costituivano immobilizzazioni del patrimonio dell’Ente, verosimilmente in uso presso il settore di pertinenza.
L’istruttore ha segnalato anche ulteriori irregolarità formali: assenza del visto di regolarità sul conto, mancanza dell’atto di nomina dell’agente contabile, inosservanza dei termini di deposito presso la Corte dei conti e omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. Ha quindi chiesto che il Collegio esaminasse preliminarmente l’ammissibilità e la procedibilità del conto. L’agente contabile, con memoria, ha confermato che il conto era stato redatto e depositato per errore, non sussistendo alcun debito di custodia ma solo di vigilanza, e ha chiesto la declaratoria d’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva anzitutto che il conto è stato redatto su modello conforme a quello di legge — il modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996 — e indica il totale della consistenza iniziale, del carico, dello scarico e della consistenza finale, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale.
Ai fini della decisione, la Corte ritiene necessario distinguere la figura del consegnatario con debito di custodia da quella del consegnatario con debito di vigilanza. Le due figure comportano obblighi differenti in relazione alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i soggetti interessati. Sul punto il Collegio richiama i numerosi precedenti della stessa Sezione, citando ex multis le sentenze nn. 92/96 del 2024.
Occorre dunque verificare se l’agente avesse in custodia i beni per una loro successiva movimentazione e distribuzione — nel qual caso sussisterebbero sia l’obbligo di custodia in senso tecnico sia l’obbligo di resa del conto giudiziale — oppure se fosse mero utilizzatore dei beni nell’ambito del settore amministrativo di pertinenza, con configurazione di un semplice obbligo di vigilanza e di redazione di un conto amministrativo. La Corte precisa altresì che, in ipotesi di debito di custodia, andrebbe verificato se l’agente rivestisse il ruolo di sub-consegnatario, con obbligo di sub-conto da allegare a quello dell’agente principale, oppure svolgesse le proprie funzioni in autonomia, con obbligo di autonoma resa del conto giudiziale.
Nel caso concreto, l’istruttore ha rilevato che la gestione rendicontata non riguardava beni mobili o materie per i quali l’agente avesse un debito di custodia, bensì beni iscritti nell’inventario, costituenti immobilizzazioni del patrimonio dell’Ente, in relazione ai quali era ravvisabile un mero debito di vigilanza. Tale circostanza è confermata dallo stesso consegnatario. La natura dei beni inventariati — in uso continuativo nell’ufficio di pertinenza e non custoditi in magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti — conforta tale qualificazione.
Da ciò la Corte deduce l’assenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per carenza dei presupposti normativamente previsti e dichiara improcedibile il giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nota della Redazione
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