Conto azioni comunali al sindaco, non al detentore materiale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 51 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione di un ente locale, tenuto alla resa del conto giudiziale, è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, e non chi ne abbia la mera detenzione materiale. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, assume la veste di agente contabile il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, o il funzionario da lui delegato, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto deve dare conto anche dei titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da chi non riveste la qualità di consegnatario.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto per l’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata dal Comune di Monguelfo. Il conto è stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione in ordine alla procedibilità del giudizio, segnalando un più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma chi ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale, nelle conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non essendo il soggetto che ha reso il conto legittimato a farlo.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene all’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto giudiziale relativo a titoli azionari di una società partecipata. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario è individuato non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017).
La Corte precisa che, per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Il principio trova conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato (sez. Toscana n. 127 del 2020).
Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione, non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica (sez. Toscana n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto n. 99 del 2019). Da ciò deriva un contenuto qualificato del conto, che non si esaurisce nella descrizione dei titoli e nella loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma deve esporre anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche (sez. Veneto n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise n. 64 del 2017).
In coerenza, la giurisprudenza ha chiarito che il conto va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024). Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto che non può essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari, e dunque non legittimato alla resa, il Collegio dichiara l’improcedibilità del giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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