Nessun obbligo di resa del conto per i consegnatari di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 166 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per le quali egli abbia il debito di custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. Il conto del consegnatario di beni che ricalchi il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996 non è pertanto dovuto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio contabile, con restituzione degli atti all’ente locale. La pronuncia è di rito e nulla resta da liquidare per le spese.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto del consegnatario di beni di un Comune, riferito all’esercizio finanziario 2021, depositato nel settembre 2023 e iscritto sul conto giudiziale n. 185094/2021. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, cioè il modello contabile della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione arriva così davanti alla Sezione giurisdizionale, che deve verificare se sussista un obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile per la gestione rappresentata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario. Il prospetto, per struttura, riproduce il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996. Da questa qualificazione formale non discende però, di per sé, l’esistenza di un obbligo di resa.

La Corte rileva che la gestione oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. È questo il passaggio decisivo: l’obbligo di resa del conto giudiziale presuppone una gestione di beni o materie in custodia, che nella specie difetta.

Il Collegio dichiara di aderire alla pacifica giurisprudenza contabile, richiamando tra le tante una pronuncia della stessa Sezione (n. 217/2018), della Sez. Abruzzo (nn. 89 e 102/2015), della Sez. Toscana (nn. 60 e 61/2016), della Sez. Friuli-Venezia Giulia (n. 17/2014) e della Sez. Calabria (n. 323/2013). Da tale orientamento si ricava che, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale non è configurabile.

La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme a tale indirizzo. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Trattandosi di pronuncia in rito, il Collegio nulla dispone per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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