Omesso riversamento proventi lotto: confisca penale non ha natura risarcitoria (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 82 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La confisca dei profitti conseguiti con i fatti di reato, disposta ai sensi degli artt. 240 e 322-ter cod. pen., non ha natura risarcitoria, ma costituisce misura di sicurezza patrimoniale repressiva, nella quale prevalgono profili sanzionatori ed afflittivi, distinta dal ripristino del depauperamento cui mira la responsabilità contabile. Non sussiste pertanto violazione del principio del ne bis in idem quando la Procura contabile agisca per il medesimo importo già oggetto di confisca penale. Il ricevitore del lotto, quale agente contabile ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), r.d. n. 827/1924, è tenuto al versamento dei proventi anche se non riscossi, dovendo eseguire il pagamento alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta ex art. 191 r.d. n. 827/1924, con onere probatorio a proprio carico ex art. 194.
Il Fatto
La Procura Regionale per la Basilicata ha convenuto in giudizio la titolare di una ricevitoria del lotto chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della somma di euro 25.378,63 oltre interessi e rivalutazione. Il danno erariale deriverebbe dall’omesso riversamento nelle casse dell’erario dei proventi del gioco del lotto per cinque settimane contabili comprese tra il 06.04.2022 e il 10.05.2022, per un importo complessivo contestato di euro 65.378,63, al netto del deposito cauzionale di euro 40.000,00 incamerato dall’amministrazione.
La convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda per duplicazione dei giudizi, richiamando una sentenza di patteggiamento del Tribunale di Potenza con cui era stata disposta la confisca, diretta e per equivalente, di beni per valore non inferiore a euro 65.378,63, già ritenuta ampiamente coprente anche la somma richiesta in sede contabile. Nel merito ha contestato il dolo, sostenendo che nessun provento era stato riscosso, e ha chiesto in subordine la riduzione al 50% per l’asserito inadempimento dell’amministrazione, consistito nel mancato blocco del terminale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto affermato d’ufficio la propria giurisdizione, ravvisando l’instaurazione di un rapporto di servizio di natura funzionale tra l’amministrazione finanziaria e il concessionario della ricevitoria, con irrilevanza della natura privatistica del soggetto e del titolo concessorio.
È stata respinta l’eccezione di duplicazione dei giudizi. Per giurisprudenza consolidata, la confisca dei profitti di reato non ha natura risarcitoria, ma costituisce misura di sicurezza patrimoniale repressiva, vera e propria pena in senso tecnico, distinta dal ripristino del depauperamento perseguito dalla responsabilità contabile. La somma confiscata, ha precisato la Corte, non è riversata nella disponibilità dell’amministrazione danneggiata, a conferma della diversità di funzione rispetto alla statuizione di condanna contabile.
Nel merito, la richiesta attorea è stata integralmente accolta. La convenuta è qualificata agente contabile ai sensi del r.d. n. 827/1924, essendo incaricata di riscuotere entrate dello Stato e di versarne gli importi nelle casse della tesoreria provinciale. La sua responsabilità è delimitata in termini più rigorosi di quella amministrativa ordinaria: l’art. 191 impone di versare le somme dovute anche se non riscosse, senza eccezione di sorta, mentre l’art. 194 pone a carico del contabile la prova della causa non imputabile, nella specie non assolta.
Quanto alla misura del danno, la Corte ha richiamato gli artt. 23 e 29 del d.p.r. n. 303/1990: elemento positivo dell’obbligo di riversamento è il numero e l’importo delle giocate, non l’importo riscosso. La condotta è stata imputata a titolo di dolo, per la reiterazione dell’omissione e la previsione e volontà del danno da mancata entrata.
È stata infine rigettata l’istanza di riduzione al 50%, non risultando acquisito il superamento delle soglie che impongono il blocco automatico del terminale ai sensi del decreto direttoriale n. 36133/2012, come modificato ratione temporis. La Corte ha quindi condannato la convenuta al pagamento di euro 25.378,63 oltre interessi ex art. 33, comma 2, legge n. 724/1994, con spese a carico della soccombente.
Nota della Redazione
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