Ammissibile l’accertamento dell’invalidità anche se il ricorrente è in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 523 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di mero accertamento dello stato di invalidità, proposta al fine di ottenere i benefici di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, è ammissibile anche se il ricorrente è ancora in servizio. L’interesse ad agire si configura in relazione allo status di invalido, quale situazione soggettiva potenzialmente produttiva di una serie indeterminata di diritti e di misure di integrazione sociale. L’accertamento non è improduttivo di effetti per il sol fatto di non determinare l’immediata erogazione di una prestazione. Ne consegue che l’eccezione di carenza di interesse attuale, fondata sullo stato di occupazione del ricorrente, non può essere accolta e la domanda va delibata nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha presentato all’INPS domanda volta all’accertamento del proprio stato di invalidità in misura superiore al 74%, ai fini del riconoscimento dei contributi figurativi previsti dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. La competente Commissione Medica ha riconosciuto un’invalidità pari al 67%, insufficiente rispetto al beneficio richiesto. Il ricorrente ha quindi inoltrato successiva istanza all’INPS, invocando il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva.

L’INPS si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale, essendo il ricorrente tuttora in servizio, e, nel merito, l’infondatezza della domanda per insussistenza dello stato di invalidità lamentato. La difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento e ha invocato l’espletamento di consulenza medico legale con visita diretta.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta anzitutto l’eccezione preliminare, qualificandola come questione idonea a definire l’intero giudizio. L’eccezione è infondata. La Corte intende dare continuità all’orientamento che legittima la domanda di accertamento dell’invalidità nei termini utili al conseguimento del beneficio, richiamando Cass. n. 2691 del 2009, Cass. n. 11161 del 2003 e Cass. n. 9146 del 2002. In tali pronunce si è ritenuta ammissibile l’azione di mero accertamento dello stato invalidante a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione.

L’interesse ad agire si configura rispetto a uno status potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegati dall’ordinamento alla condizione fisica dell’invalido. La Corte richiama inoltre l’ordinanza n. 4833 del 2023, in continuità con la pronuncia n. 24953 del 2021, secondo cui lo spessore e la rilevanza riconosciuti alla situazione del soggetto disabile conferiscono all’handicap la natura di fattispecie completa e non frazionata.

Il soggetto in condizione di disabilità riceve tutela nella Costituzione e nelle fonti sovranazionali, con disposizioni volte alla piena integrazione della persona disabile, tra cui l’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’azione per il riconoscimento non verte su una condizione improduttiva di effetti, ma su una situazione soggettiva che dà accesso a tutte le misure predisposte dallo Stato per l’uguaglianza sostanziale. La domanda può dunque essere delibata anche se il ricorrente è ancora in servizio.

Nel merito, la Corte richiama l’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 e rileva che occorre accertare se il ricorrente possegga un’invalidità superiore al 74%. La questione è di natura tecnica medico legale. Il giudice dispone pertanto consulenza affidando al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti, il quesito sul grado e sulla decorrenza dell’invalidità, con eventuale visita diretta. Rigetta l’eccezione di inammissibilità, sospende ogni ulteriore giudizio e rinvia a nuovo ruolo, riservando le spese al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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