Estinzione del giudizio contabile per rito abbreviato e integrale pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 196 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il convenuto ammesso al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. che provveda al pagamento integrale e tempestivo della somma determinata dal decreto presidenziale determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. La definizione agevolata preclude la prosecuzione con rito ordinario e rende la sentenza non impugnabile. Il giudice, pur in presenza di estinzione, deve comunque provvedere sulle spese, non essendo applicabili le regole dell’art. 111 c.g.c. né quelle dell’art. 110 c.g.c. sulla rinunzia agli atti. La non integralità satisfattiva delle pretese attoree esclude la configurabilità di una cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale diversi soggetti — dipendenti comunali, dirigenti e segretari-direttori di un’IPAB — chiedendo la condanna al pagamento di euro 81.599,94 in favore del Comune, a titolo di danno da mancata entrata per compensi percepiti in assenza dei presupposti di occasionalità e saltuarietà richiesti dalla normativa sull’incompatibilità. Il danno ascritto al convenuto di interesse riguardava gli incarichi affidati a una dipendente comunale per le annualità 2020 e 2021 (euro 18.000,00 per ciascun anno).

Il convenuto si costituiva chiedendo la definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., mediante il pagamento di euro 1.800,00. Con decreto presidenziale n. 21/2024 la Sezione ammetteva la richiesta e rideterminava la somma dovuta in euro 2.326,87, fissando il termine per il versamento. All’udienza camerale la difesa documentava l’avvenuto pagamento e chiedeva dichiararsi l’estinzione; il rappresentante della Procura esprimeva consenso e non si opponeva alla compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della vicenda processuale. Il decreto n. 21/2024 aveva ritenuto ammissibile la richiesta di rito abbreviato, considerando non sufficientemente provato un doloso arricchimento in capo all’istante e rideterminando la somma in ragione del suo apporto causale, valutato il ruolo temporalmente limitato nel concorso con altri soggetti, secondo la ripartizione della somma massima prevista dall’art. 130, comma 1, c.g.c.

La difesa ha depositato prova documentale del pagamento, con copia del bonifico e attestazione dell’incasso in tesoreria, da cui risulta il versamento di euro 2.326,87 in esecuzione del decreto. A fronte di ciò, il Collegio, verificato l’integrale e tempestivo pagamento della somma ritenuta congrua, dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., in linea con l’orientamento già assunto dalla Sezione in casi analoghi.

Il Collegio rileva che la formula dell’estinzione è stata già utilizzata dalle Sezioni d’appello per similari fattispecie di definizione agevolata previste dall’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, cui il Legislatore fa conseguire la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza.

Quanto alle spese, la Sezione osserva che l’art. 130 c.g.c. impone di provvedere su di esse, non essendo consentito derogarvi come nei casi di estinzione di cui all’art. 111 c.g.c. o di rinunzia agli atti ex art. 110 c.g.c. Non ravvisandosi una cessazione della materia del contendere — la definizione alternativa non essendo integralmente satisfattiva delle pretese attoree — vanno valorizzati i tempi e le modalità dell’istanza, la congruità della somma, la gravità della condotta e l’entità del danno. Tali elementi inducono a disporre la compensazione integrale delle spese, avendo la condotta del convenuto consentito il tempestivo e completo versamento, evitando procedure esecutive più lunghe e aleatorie e realizzando lo scopo della norma di garantire l’incameramento certo e immediato delle somme.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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