Rito abbreviato contabile e rimborso integrale del danno con pagamento satisfattivo (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 212 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l’ammissione al rito abbreviato ex art. 130 d.lgs. n. 174/2016 si perfeziona con il tempestivo pagamento satisfattivo della somma individuata dal collegio nel decreto di ammissione. Il giudice, accertato l’integrale versamento nel termine perentorio fissato, definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto dalla parte convenuta. La definizione presuppone la sussistenza dei presupposti del rito deflattivo già scrutinati in sede di decreto e la prova documentale dell’avvenuto riversamento. La peculiarità della fattispecie può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio il legale rappresentante di una società, un consigliere di amministrazione e la stessa società, chiedendo la condanna al pagamento di euro 297.056,24 in favore della società finanziaria regionale e, per essa, della Regione. Il danno erariale sarebbe derivato dalla mancata restituzione di parte di un finanziamento erogato con fondi BEI e da oneri di agevolazione, a fronte del fallimento della beneficiaria e del mancato raggiungimento delle finalità pubblicistiche del bando.

Il convenuto ha presentato istanza di rito abbreviato, offrendo euro 40.000,00. La Procura ha espresso parere favorevole alla definizione, ma su un importo diverso, pari a euro 74.264,06. Con decreto n. 13/2024 il collegio ha ammesso il rito e fissato il pagamento di euro 44.550,00, entro trenta giorni.

La Motivazione della Corte

La decisione muove dall’accertamento dei presupposti del rito abbreviato, già scrutinati nel decreto di ammissione. Il collegio richiama espressamente il decreto n. 13/2024 e conferma la sussistenza delle condizioni che avevano giustificato l’accesso al rito deflattivo, non riaprendo il merito della pretesa risarcitoria.

Il punto centrale è la verifica del pagamento. Nella camera di consiglio le parti hanno confermato l’avvenuto versamento satisfattivo dell’importo individuato nel decreto, pari a euro 44.550,00. La Corte dà atto che è stata depositata documentazione attestante il tempestivo pagamento, nonché quietanza di riversamento a favore della Regione.

La sequenza procedimentale è lineare: ammissione al rito con decreto, determinazione della somma, pagamento entro il termine perentorio, definizione del giudizio. L’adempimento tempestivo esaurisce la pretesa e preclude ogni ulteriore richiesta nei confronti del convenuto.

Il collegio definisce quindi il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto da parte convenuta. La scelta di compensare integralmente le spese è ancorata alla peculiarità della fattispecie, senza ulteriori specificazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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