Conto giudiziale irregolare per riscossioni tramite distributori senza rendicontazione individuale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 198 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale è lo strumento mediante il quale l’agente contabile rende conto delle somme di cui ha avuto il maneggio: l’inclusione di importi mai transitati nella disponibilità dell’agente, quale che sia la finalità informativa perseguita, altera l’esatta rappresentazione dei fatti di gestione. La facoltà dell’amministrazione di riunire in conti riassuntivi le gestioni di contabili della stessa specie, ai sensi dell’art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., presuppone che siano forniti elementi che attestino l’effettiva resa del conto da parte di ciascuna sotto-gestione, mediante rendicontazione formata e sottoscritta dall’incaricato. I depositi cauzionali anticipati versati dai distributori non costituiscono riscossioni: la loro restituzione va imputata tra le partite di giro, mentre i proventi da vendita tra le entrate extratributarie dell’ente. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio formata a distanza di tempo, non contestuale alla gestione e priva di riscontro documentale autonomo, non è equipollente alla resa del conto del consegnatario a materia ai sensi dell’art. 621, comma 7, R.D. n. 827/1924.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso dall’agente contabile dell’Unione Montana, incaricata della riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi epigei nell’esercizio finanziario 2024. La riscossione era affidata a sedici distributori esterni convenzionati oltre che alla piattaforma telematica PagoPA. Il conto esponeva riscossioni per euro 195.174,00, ma il prospetto riassuntivo allegato indicava riversamenti per euro 204.339,00, comprensivi di una somma di euro 9.165,00 qualificata come versata in eccesso.
Il magistrato istruttore rilevava profili critici: la mancata presentazione dei conti giudiziali da parte dei distributori, l’omessa gestione a materia dei titoli rimasti in giacenza, l’erronea rappresentazione contabile dei versamenti anticipati e delle somme restituite, l’inclusione tra le riscossioni di importi incassati tramite PagoPA senza maneggio di denaro da parte dell’agente, e l’assenza di rendicontazione amministrativa periodica. L’agente contabile chiedeva l’accertamento della regolarità del conto e il proprio discarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha escluso che i “rendiconti di prelievo” e i “rendiconti complessivi annuali di riepilogo” invocati dall’agente possano equivalere alla resa individuale del conto: la presenza fisica del distributore alla verifica non è equipollente alla formalizzazione di un atto sottoscritto e datato che fissi l’esito del rapporto di gestione, mancando l’assunzione di responsabilità propria della resa del conto. Quale che sia l’inquadramento giuridico adottato, irregolare risulta la gestione: nella prima ipotesi per la mancata presentazione dei conti individuali; nella seconda per l’assenza degli elementi documentali equivalenti a sostenerne la legittimità.
Quanto alle somme restituite per euro 9.165,00, la Corte ha distinto due voci: quella di euro 9.103,00 costituiva la differenza tra il deposito cauzionale anticipato e le riscossioni effettivamente dovute, e come tale non doveva figurare tra le riscossioni, dovendo i depositi essere imputati tra le partite di giro secondo il principio contabile 7.2 dell’all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; la residua quota di euro 62,00 andava evidenziata distintamente tra i riversamenti. La rigidità del modello 21 non è stata ritenuta idonea a escludere l’irregolarità, perché la difformità tra dato esposto e realtà gestionale incide sull’idoneità del conto a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
La somma di euro 2.327,00, incassata da un distributore nell’esercizio precedente ma riversata nel gennaio 2024, andava inclusa tra i riversamenti dell’esercizio in esame con corrispondente scrittura a quadratura, senza essere ricompresa tra le riscossioni. L’incertezza interpretativa addotta dall’agente non esclude l’irregolarità della rappresentazione contabile. Per le somme di euro 12.402,00 incassate tramite PagoPA, la Corte ha affermato che il pagamento si perfeziona con flusso diretto tra l’istituto di credito del debitore e la Tesoreria dell’Ente, senza intermediazione dell’agente: manca il maneggio di denaro pubblico, presupposto necessario dell’obbligo di rendicontazione, e la loro inclusione accreditava un volume di riscossioni superiore a quello effettivamente riferibile alla gestione.
La Corte ha infine dichiarato l’irregolarità del conto ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c., senza condanna dell’agente contabile e con nulla sulle spese, non essendo emersi elementi che pongano in dubbio la buona fede e l’assenza di danno erariale. L’inadeguatezza della relazione dell’organo di controllo interno è stata ricondotta all’Amministrazione, trattandosi di adempimento posto a suo carico dall’art. 139, comma 2, c.g.c.
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Nota della Redazione
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