Indebita percezione di aiuti PAC e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 83 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti la domanda di risarcimento per indebita percezione di aiuti comunitari stanziati per l’agricoltura, poiché l’erogazione di risorse pubbliche destinate a una finalità di programma e l’inserimento del privato in tale sistema configurano un rapporto di servizio. La condanna penale per un delitto ostativo ai sensi dell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011, richiamato dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., preclude l’ottenimento di contributi, finanziamenti e altre erogazioni pubbliche per lo svolgimento di attività imprenditoriali. La sua dolosa omissione nelle domande di aiuto configura dolo e integra il doloso occultamento del danno, con conseguente obbligo risarcitorio del perceptum.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il titolare di una ditta individuale per sentirsi condannare al pagamento, in favore di AGEA e a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia, della somma di euro 52.594,27, oltre interessi legali, rivalutazione e spese. La contestazione riguardava l’indebita percezione di contributi agricoli, determinata da una causa soggettiva ostativa: una condanna penale, divenuta irrevocabile, per un reato ostativo all’ottenimento di pubblici contributi.
Tale circostanza sarebbe stata deliberatamente occultata nella domanda di contribuzione trasmessa tramite il Centro di assistenza agricola, omettendo di dichiarare la causa ostativa. Il convenuto non si costituiva e rimaneva contumace.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolarità della notifica perfezionatasi ex art. 138 cod. proc. civ. con consegna a mani proprie. Sempre in via pregiudiziale, rileva d’ufficio la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti: l’erogazione di emolumenti in materia di PAC rientra nell’attribuzione di risorse pubbliche per la realizzazione di un programma pubblico, e l’inserimento del privato in tale sistema sottende quel collegamento funzionale tra percettore e pubblica amministrazione idoneo a configurare un rapporto di servizio. I contributi, osserva la Corte, non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una specifica finalità pubblica.
Nel merito, la fattispecie concerne un’ipotesi di indebita percezione di aiuti comunitari per una condizione soggettiva ostativa determinata da una condanna penale irrevocabile per un reato per cui è precluso l’ottenimento di qualsiasi forma di contribuzione pubblica, ai sensi dell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011. La Corte precisa che tale disposizione si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, per effetto dell’art. 116 del medesimo decreto legislativo, giacché la norma riprende integralmente il disposto del previgente art. 10, comma 5-ter, legge n. 575/1965.
Risulta acquisito il riscontro della condizione ostativa e della relativa non debenza degli aiuti, con decadenza dagli aiuti già concessi. Il delitto commesso è tra quelli richiamati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., per cui sono preclusi, tra l’altro, i contributi, i finanziamenti e le altre erogazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali. È inoltre riscontrata l’omessa dichiarazione di tale condizione nelle domande inoltrate tramite il Centro di assistenza agricola, condotta sanzionata penalmente, avendo il convenuto dichiarato di trovarsi nelle condizioni di ottenere il beneficio.
Sotto il profilo soggettivo, la Corte aderisce alla tesi dell’organo inquirente e ravvisa il dolo, essendo la condotta finalizzata ad alterare la realtà per percepire contributi privi dei presupposti di legge. Si prospetta, inoltre, un’ipotesi di doloso occultamento del danno, rilevante ai fini del momento di esordio della prescrizione, che decorrerebbe dal disvelamento avvenuto solo all’esito dell’indagine. L’omessa dichiarazione della condanna ostativa integra quel quid pluris consistente nell’alterare il vero, celando il danno alla pubblica amministrazione.
L’istanza della Procura è pertanto accolta, con condanna al pagamento della somma a favore dell’organismo pagatore AGEA. Trattandosi di obbligazione di valore, il danno è liquidato con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e, sulla somma rivalutata, con gli interessi legali dal deposito fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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