Nesso causale da uranio impoverito: onere probatorio a carico dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 589 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari impiegati in teatri operativi contaminati da uranio impoverito e metalli pesanti, non essendo attualmente disponibile una prova scientifica inoppugnabile del nesso eziologico, è sufficiente che il militare dimostri l’espletamento delle missioni in scenari bellici caratterizzati da tali fattori di rischio e la successiva insorgenza di una patologia per la quale la letteratura scientifica non escluda, in linea di principio, un’associazione con gli stessi fattori. Grava quindi sull’Amministrazione l’onere di provare la ricorrenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia. È illegittimo, per eccesso di potere e difetto di istruttoria, il provvedimento di diniego fondato su una motivazione stereotipata e su una ricognizione meramente statistica delle cause della malattia nella popolazione generale, senza approfondimento della storia anamnestica e dei fattori di rischio concretamente incontrati dal militare. Nel giudizio amministrativo vige, inoltre, il divieto di integrazione postuma della motivazione mediante gli atti processuali, con conseguente inammissibilità dell’eccezione di tardività dell’istanza formulata per la prima volta in sede di memorie.
Il Fatto
Il ricorrente, Caporal Maggiore dell’Esercito in congedo, aveva presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo per l’infermità conseguente a tiroidectomia totale per carcinoma papillare multifocale. Il militare aveva prestato servizio in missioni all’estero, dapprima in Kosovo e successivamente a Sarajevo, con l’incarico di conduttore di automezzi e fuciliere assaltatore, riferendo di essere venuto a contatto con ambienti contaminati da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione di metalli pesanti e da munizionamento all’uranio impoverito, senza mezzi di protezione individuale.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva espresso parere di non dipendenza dell’infermità da causa di servizio in due successive adunanze, confermando il giudizio negativo anche in sede di riesame. L’Amministrazione aveva quindi adottato il decreto di rigetto, impugnato dal militare davanti al TAR Lazio con unico motivo incentrato sull’eccesso di potere e sul difetto di istruttoria. Le Amministrazioni intimate si costituivano formalmente; l’Avvocatura Generale dello Stato, in vista dell’udienza, chiedeva il rigetto del gravame ed eccepiva la tardività dell’istanza ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento della Sezione in materia e rileva che i pareri del CVCS sono affetti da una motivazione stereotipata e insufficiente e da carenza di adeguata attività istruttoria. Pur avendo dato atto della storia militare del ricorrente e del servizio prestato in scenari di guerra, l’Amministrazione non ha approfondito i fattori di rischio connessi all’impiego di soldati, senza adeguate protezioni, in località esposte alla contaminazione da armi ad uranio impoverito, limitandosi a negare il nesso causale sulla base di ragionamenti astratti.
Viene richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 7 ottobre 2025, secondo cui, data la difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso eziologico, è sufficiente per il militare la dimostrazione dell’espletamento di missioni in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti, nonché della successiva insorgenza di una patologia tumorale per la quale la letteratura scientifica non escluda un’associazione con i fattori di rischio riscontrati. Su questa base, l’onere della prova si sposta sull’Amministrazione, cui spetta dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia.
Nel caso concreto, per escludere il nesso presunto di causalità con l’impiego in teatri operativi contaminati, l’Amministrazione avrebbe dovuto provare la ricorrenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi alternativa della patologia. I provvedimenti impugnati, invece, si sono limitati a una generica ricognizione delle principali ragioni statistiche di causazione della malattia nella popolazione in generale, senza alcun approfondimento individualizzante.
Quanto all’eccezione di tardività dell’istanza ex art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, il Collegio la ritiene inammissibile. Nei provvedimenti impugnati non è presente alcun riferimento alla presunta tardività, rappresentata per la prima volta con le memorie del 20/11/2025. Trova applicazione il divieto di integrazione della motivazione del provvedimento attraverso gli atti processuali, richiamato dalla giurisprudenza. L’Amministrazione, non avendo rilevato la tardività al momento dell’adozione del decreto, ha inoltre esaurito la propria discrezionalità, non potendo più pronunciarsi sulla questione.
Il ricorso è pertanto accolto: il decreto e i presupposti pareri del CVCS sono annullati, con rimessione della pratica all’Amministrazione perché riesamini la domanda emendando le carenze evidenziate. Il Collegio precisa che la potestà tecnico-discrezionale dell’Amministrazione è riservata ma non inesauribile, tendendo a valutare un evento passato e determinato: il Comitato dovrà pronunciarsi una volta per tutte, senza poter rivalutare gli elementi già apprezzati in senso favorevole al ricorrente. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.305,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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