Sul mancato deposito della relazione istruttoria ordinata dal giudice (TAR Marche n. 934 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza collegiale istruttoria, ex art. 64 cod. proc. amm., costituisce lo strumento attraverso cui il giudice amministrativo acquisisce gli elementi necessari per la decisione della controversia. L’inottemperanza, totale o parziale, all’ordine istruttorio, da parte di un’Amministrazione resistente che sia in possesso dei dati richiesti, integra un contegno processuale valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., ai fini del decidere. Tale disposizione codifica il principio di vicinanza della prova, ponendo a carico dell’Amministrazione l’onere di fornire gli atti e i documenti in suo possesso.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di alcuni cittadini, della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la sdemanializzazione di strade comunali e la loro classificazione come strade interpoderali. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’atto e il risarcimento dei danni. Il Comune resistente si è costituito in giudizio.
La decisione del merito richiedeva elementi fattuali sui trasferimenti di residenza e sull’insediamento di attività commerciali o turistico-ricettive lungo la via interessata, dati ragionevolmente nella disponibilità dell’Amministrazione comunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva come, con ordinanza collegiale istruttoria n. 23 dell’8 gennaio 2026, fosse stato ordinato al Comune di depositare una relazione dettagliata sui fatti di causa. L’Amministrazione ha però depositato la relazione solo il 26 giugno 2026, con notevole ritardo, e tale documento non è stato ritenuto utile ai fini del decidere, in quanto privo di chiarimenti in ordine ai numeri civici, ai trasferimenti di residenza e all’insediamento di attività commerciali.
Il Collegio evidenzia che l’ordine istruttorio era stato preceduto da un’analoga ordinanza presidenziale del 20 marzo 2025, rimasta ineseguita. La mancata collaborazione dell’Amministrazione contrasta con il principio di vicinanza della prova, in base al quale grava sulla parte che è in grado di fornirli l’onere di produrre i documenti rilevanti.
Pertanto, il Tribunale dispone un nuovo termine di sessanta giorni per il deposito di una relazione dettagliata sui fatti di causa, che dia conto dell’andamento dei trasferimenti di residenza (in entrata e in uscita) sulla via oggetto di causa, nonché del saldo tra insediamenti e trasferimenti di qualsiasi attività commerciale o turistico-ricettiva nel periodo considerato dal ricorso introduttivo.
Il Collegio precisa che il contegno processuale dell’Amministrazione potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e affida al Presidente la fissazione della successiva udienza di discussione nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato per l’anno 2027.
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Nota della Redazione
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