Cessazione della materia del contendere per rimozione in autotutela dell’annotazione nel casellario ANAC (TAR Lazio n. 10773 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando l’amministrazione rimuove in autotutela il provvedimento impugnato e tale rimozione risulti integralmente satisfattiva dell’interesse del ricorrente, il quale abbia espressamente confermato l’esaurimento della propria pretesa sostanziale. In taleevenienza il giudice non è chiamato a pronunciarsi nel merito sulla legittimità dell’atto originario, essendo venuta meno la res controversa. La compensazione delle spese di lite può essere disposta tenuto conto della peculiarità e complessità della controversia e delle iniziative assunte dall’amministrazione per comporre la lite, fermo restando l’obbligo di quest’ultima di rimborsare alla parte ricorrente il contributo unificato versato.
Il Fatto
La società ricorrente, che aveva ceduto un ramo d’azienda preposto ai servizi di vigilanza nella Regione Lazio, impugnava l’annotazione disposta dall’ANAC nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, relativa alla pretesa esclusione dalla gara indetta da Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia.
L’esclusione, disposta nei confronti dell’impresa ausiliata per grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, era stata motivata con gli illeciti compiuti da soggetto appartenente ad altra società, che alla ricorrente aveva ceduto il ramo d’azienda. La società ricorrente contestava la legittimità dell’annotazione, deducendo anche l’adozione di misure di self cleaning succesive all’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’esito dell’istruttoria disposta con ordinanza del 9 febbraio 2026, con la quale era stato chiesto alle parti di depositare il provvedimento di esclusione e a Consip S.p.A. di relazionare sui fatti di causa, ha rilevato che l’ANAC, in data 29 maggio 2026, aveva provveduto a cancellare dal casellario informatico l’annotazione dell’esclusione oggetto di gravame.
La ricorrente, con richiesta di passaggio in decisione dell’8 giugno 2026, ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, confermando che l’iniziativa assunta dall’Autorità era integralmente satisfattiva del proprio interesse. Il Tribunale ha pertanto verificato la coincidenza tra l’effetto della rimozione in autotutela e il petitum del giudizio, consistente nell’annullamento dell’annotazione impugnata.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in ragione della peculiarità e della complessità della controversia e delle iniziative assunte in autotutela dall’Autorità per la composizione della lite. Ha fatto salvo, tuttavia, il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato da parte dell’ANAC, secondo il principio per cui la soccombenza virtuale non rileva quando la definizione del giudizio dipenda da un atto di riesame dell’amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.