Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 2157 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente non di ruolo all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con condanna dell’Amministrazione all’accredito delle somme corrispondenti, è azionabile con il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione che, costituendosi, non deduca l’avvenuto pagamento né alleghi fatti modificativi o estintivi del credito non si sottrae all’esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di persistente inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che accerta il suo diritto alla Carta del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, con le medesime modalità riconosciute al personale di ruolo, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e condanna il Ministero ad accreditare sulla carta l’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
Formatosi il giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione della sentenza, la condanna alle spese e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Il Ministero si è costituito senza dimostrare di avere corrisposto quanto dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato che la sentenza azionata contiene una condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione, che la pronuncia è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di legge per la notificazione alla Amministrazione scolastica debitrice.
Su questo presupposto il ricorso è stato ritenuto documentalmente fondato. Il TAR ha valorizzato il comportamento processuale della resistente: costituendosi, il Ministero non ha obiettato di avere già corrisposto la somma né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. L’onere di allegare e provare il sopravvenuto adempimento grava sull’Amministrazione, che non vi ha assolto.
Ne è derivata la condanna a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici richiesti, con interessi legali o rivalutazione monetaria, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per la liquidazione e la corresponsione; al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. È previsto l’obbligo di relazione finale al Tribunale e il deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avendo riguardo in via analogica ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in ragione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni. La sentenza è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’eventuale seguito di competenza.
Nota della Redazione
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