Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 2158 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente e condannato l’amministrazione all’accredito delle somme dovute, il giudice amministrativo accoglie il ricorso quando consti l’esistenza di una condanna pecuniaria passata in giudicato e la ritualità di notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice. L’amministrazione che, costituendosi, non alleghi l’avvenuto pagamento né eccepisca fatti modificativi o estintivi del credito non può sottrarsi all’ottemperanza. Il giudice assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del lavoro, con cui è stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, con le medesime modalità riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024.
Con la stessa pronuncia il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta, o su altro strumento equipollente, l’importo complessivo di euro 2.000,00 mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. La ricorrente ha domandato anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorso è documentalmente fondato. Consta, in particolare, che la sentenza dispone la condanna pecuniaria dell’amministrazione resistente, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice.
Su questo presupposto processuale si fonda l’ammissibilità del rimedio dell’ottemperanza, disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., che il Tribunale ha espressamente richiamato tra gli atti della causa.
Il Collegio ha poi esaminato la condotta processuale della resistente. L’amministrazione, costituendosi, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. Tale difetto di contestazione ha precluso ogni valutazione di intervenuto adempimento o di sopravvenuta estinzione dell’obbligazione.
Ne è derivata la condanna dell’amministrazione a rilasciare la Carta del docente in favore della ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, per gli anni scolastici indicati, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione ad opera di parte se anteriore.
Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, senza alcun compenso in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite la procedura PAT e far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Le spese di lite, liquidate in euro 600,00 per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Copia della sentenza è trasmessa alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana.
Nota della Redazione
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