Ottemperanza per il pagamento del beneficio economico dei docenti (TAR Lazio n. 7633 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinato è ammissibile dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., quando l’Amministrazione non abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, l’inottemperanza dell’Amministrazione obbliga quest’ultima a corrispondere le somme liquidate nel titolo esecutivo, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la sentenza n. 5445/2025 che riconosceva loro il diritto al beneficio economico di € 500 annui per alcuni anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme e delle spese di lite. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, quest’ultima non aveva provveduto al pagamento, determinando la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso. La domanda di ottemperanza è stata ritenuta fondata, in quanto diretta a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il titolo esecutivo risultava ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione, con decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
L’inottemperanza dell’Amministrazione è emersa per tabulas, non avendo la stessa provveduto al pagamento delle somme dovute. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, è stato nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere all’esecuzione nel termine di ulteriori sessanta giorni, previa richiesta delle ricorrenti.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 1.000,00, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La sentenza è stata infine trasmessa alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
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Nota della Redazione
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