Sei scatti stipendiali computabili nel TFS anche per il collocamento a riposo (TAR Trentino-Alto Adige n. 10 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti ciascuno del 2,50 per cento previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con l. n. 472/1987, sono computabili nella base di calcolo del trattamento di fine servizio anche in favore del personale delle forze di polizia che chieda di essere collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambi i requisiti non ha natura decadenziale, mancando una previsione normativa espressa di estinzione del diritto, ed è funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. La disciplina dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non interferisce con il regime dei sei scatti, riguardando la sola base pensionabile e non l’indennità di buonuscita. Unico soggetto obbligato alla corresponsione è l’Ente previdenziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri con il ruolo di Appuntato Scelto fino a gennaio 2021, cessando dal servizio su domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 39 anni di servizio utile. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, la competente Direzione provinciale dell’INPS aveva elaborato il conteggio, prevedendo il pagamento in due rate, senza computare i sei scatti stipendiali.

Dopo una diffida rimasta senza riscontro, il lavoratore ha impugnato il provvedimento di liquidazione davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti e la condanna dell’Istituto alla riliquidazione del TFS. L’INPS si è costituito eccependo la decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno e, nel merito, sostenendo che il beneficio spetterebbe solo al personale cessato per raggiungimento dei limiti di età, per invalidità o per decesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di decadenza richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui un effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa. Il termine del 30 giugno assolve soltanto alla funzione di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la disciplina dei sei scatti. Il comma 1 dell’art. 6-bis attribuisce il beneficio al personale che cessa dal servizio per età, per inabilità permanente o per decesso; il comma 2 ne estende l’applicazione al personale che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il dato testuale è esaustivo e non ammette interferenze con il diverso contesto dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.

Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, la Corte ha chiarito che esso opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dal riferimento all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Nella stessa direzione si colloca l’art. 1911 del c.o.m., che si limita a confermare la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per il trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare.

Il Tribunale ha inoltre disatteso la difesa dell’INPS secondo cui l’Istituto sarebbe mero ordinatore secondario di spesa, vincolato ai dati certificati dall’amministrazione di appartenenza. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale. Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna dell’INPS a riliquidare il TFS comprensivo dell’incremento del 2,50 per cento sull’ultimo stipendio, e con liquidazione delle spese in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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