Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio amministrativo (TAR Marche n. 856 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, quinto comma, c.p.a., quando, nel corso del giudizio, la pubblica amministrazione revochi in autotutela il provvedimento impugnato, facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti e soddisfacendo pienamente la pretesa del ricorrente. L’interesse al ricorso e l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito devono essere valutati ai sensi dell’art. 100 c.p.c. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non richiede l’accertamento della fondatezza delle censure dedotte, ma soltanto la verifica della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In presenza di una vicenda complessiva caratterizzata dall’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, la compensazione integrale delle spese di lite può essere disposta in ragione della soccombenza virtuale e della peculiarità dell’evoluzione processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza di detenzione di armi, impugnava il decreto con cui la Prefettura, Vice Prefetto Vicario, aveva respinto la sua istanza di autotutela avverso il provvedimento che disponeva il divieto di detenzione delle armi. Con motivi aggiunti, depositati nel luglio del 2024, il ricorrente estendeva l’impugnazione al successivo decreto prefettizio che confermava il precedente diniego, reso all’esito della fase cautelare, che aveva disposto un riesame della vicenda.
Nel corso del giudizio, dopo l’ordinanza che aveva accolto la domanda cautelare soltanto ai fini del riesame ma non quella proposta con i motivi aggiunti, la Prefettura, con proprio decreto del gennaio del 2026, revocava l’impugnato provvedimento dispositivo del divieto di detenzione delle armi. A seguito di tale revoca, il ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere, chiedendo al Tribunale di prenderne atto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha ritenuto che la revoca in autotutela dell’atto impugnato, intervenuta nelle more del giudizio, avesse eliminato la posizione di contrasto tra le parti, rendendo la pretesa del ricorrente pienamente soddisfatta. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, quinto comma, c.p.a., valorizzando il venir meno sia dell’interesse delle parti a proseguire il giudizio, sia dell’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito, secondo la regola dell’art. 100 c.p.c.
La decisione si fonda sul rilievo che la revoca del provvedimento impugnato aveva reso inutile l’accertamento della legittimità dell’originario diniego: l’interesse strumentale alla caducazione dell’atto, infatti, era stato soddisfatto dall’azione amministrativa di autotutela, che aveva integralmente rimosso l’atto lesivo. La declaratoria di cessazione della materia del contendere si configura, in tale prospettiva, come una pronuncia di rito che prescinde dalla fondatezza delle censure dedotte, ma si limita a constatare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la complessità della vicenda e la peculiarità del suo esito processuale, segnato dall’accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso principale ai fini del riesame e dal rigetto della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti. Tale esito interlocutorio della fase cautelare ha indotto il Collegio a ritenere equa la compensazione, non potendosi configurare una soccombenza in senso stretto. La sentenza ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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