Ottemperanza e cessazione materia del contendere per pagamento in corso di causa (TAR Trentino-Alto Adige n. 63 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sospensione ex lege delle procedure esecutive nei confronti dell’ente locale in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, TUEL, non preclude la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione, in corso di causa, abbia integralmente soddisfatto la pretesa creditoria. La sopravvenuta dichiarazione di dissesto e il transito del debito nella competenza dell’organismo straordinario di liquidazione non mutano l’esito, una volta che l’ente abbia riconosciuto il debito fuori bilancio e provveduto al pagamento. Il giudice dichiara la cessazione ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e, in presenza di un andamento complesso della vicenda e della fase di dissesto attraversata dall’ente, dispone la compensazione delle spese, salvo il rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente.

Il Fatto

La società ricorrente agisce in ottemperanza contro il Comune intimato per l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile che, convalidando il decreto ingiuntivo, aveva condannato l’ente al pagamento di una somma per forniture di uniformi, oltre interessi e spese. Dopo la notifica del titolo in forma esecutiva e dell’atto di precetto, l’amministrazione non esegue alcun pagamento.

Instaurato il giudizio, il Comune eccepisce l’improcedibilità per l’avvenuta approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, invocando la sospensione delle procedure esecutive. Il Tribunale sospende il giudizio ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, TUEL. Nelle more l’ente delibera il dissesto finanziario, poi il rendiconto ex art. 256 TUEL non viene redatto e il credito resta insoddisfatto. La questione giunge a decisione dopo una lunga istruttoria sulla persistenza delle ragioni della sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’intera vicenda processuale, dalla sospensione ex lege disposta con l’ordinanza del 2016 fino alle istruttorie successive. La sospensione era stata fondata sull’equiparazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive, in ragione della tutela della par condicio creditorum, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale richiamato.

Nel corso del giudizio l’ente ha comunicato la dichiarazione di dissesto, deducendo l’applicabilità dell’art. 248, comma 2, TUEL e il transito della competenza all’organismo straordinario di liquidazione. La ricorrente, preso atto del dissesto, ha rilevato la mancata approvazione del rendiconto ed è stata invitata a fornire ragguagli sull’esito della procedura.

Dalla relazione del Ragioniere Generale è emerso che la determina di liquidazione era stata emessa già nel 2015, ma il pagamento non era stato eseguito. È stata quindi avviata la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lett. a), TUEL. Con delibera consiliare è stato riconosciuto il debito e disposto l’impegno di spesa; è seguita la proposta di liquidazione e pagamento.

La ricorrente ha dato atto dell’avvenuto accredito delle somme portate dal titolo e dei relativi accessori, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese, non avendo la resistente riconosciuto i compensi tabellari del giudizio di ottemperanza.

Il Collegio, preso atto della soddisfazione della pretesa, dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non potendo derivare alcuna utilità all’accoglimento del ricorso. Quanto alle spese, considerati l’andamento complessivo del giudizio e la parziale concomitanza della fase di dissesto, sussistono giusti motivi per la compensazione, salvo il rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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