Titoli valutabili nel concorso interno solo se attinenti al profilo (TAR Sicilia n. 2260 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei pubblici concorsi i titoli professionali valutabili sono soltanto quelli attinenti ai posti da ricoprire, secondo le prescrizioni della lex specialis, salvo che il bando disponga diversamente. La predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa della commissione, sindacabile solo per irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il requisito del superamento di un esame finale, richiesto dal bando, è necessario per la valutazione degli attestati. Il servizio militare di leva deve essere computato in tutte le procedure selettive pubbliche, perché l’art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, di natura imperativa, integra automaticamente le clausole del bando.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Comune di Acireale inquadrato come agente di polizia municipale, partecipava alla procedura selettiva interna per titoli per la progressione tra aree “in deroga” di tre funzionari di vigilanza, classificandosi al quarto posto. Impugnava il verbale della commissione e la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, lamentando la mancata valutazione di alcuni titoli (corsi sull’uso didattico del tablet e della digital board, attestati di lingua inglese, corso di coding) e, all’opposto, la valutazione di titoli altrui ritenuti non pertinenti, oltre al computo del servizio di leva in favore del primo classificato.

Chiedeva l’annullamento degli atti, la riedizione della valutazione dei titoli e la ricollocazione in posizione utile. Si costituivano il Comune e una controinteressata, che resistevano nel merito; un altro controinteressato proponeva ricorso incidentale, contestando sia l’ammissibilità del ricorso principale per mancata notifica al secondo classificato, sia la valutazione del proprio attestato di operatore programmatore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso principale, assorbendo ogni altra domanda ed eccezione, compreso il ricorso incidentale. Sul primo motivo osserva che l’art. 11, lett. c) del bando del 16 maggio 2025 prevede in termini inequivoci la valutabilità delle sole competenze acquisite attraverso “percorsi formativi attinenti al profilo in concorso”. I corsi invocati dal ricorrente risultano funzionalizzati in via esclusiva alla didattica e all’insegnamento scolastico, ambito distinto dall’attività degli agenti di polizia municipale: non basta il generico richiamo alle competenze informatiche, poiché i dispositivi cui i corsi si riferiscono, come la lavagna digitale, sono estranei alle funzioni e alla strumentazione ordinaria del corpo.

Quanto alle competenze linguistiche, gli attestati difettano dell’indicazione del superamento di esami finali richiesta dal bando; per il corso del 1987 era stato comunque attribuito mezzo punto. Il corso di coding è giudicato generico, non specificamente attinente al profilo e privo di prova dell’esame finale. La censura sui titoli di radiotelefonista e operatore di telefonia è dichiarata irricevibile perché formulata per la prima volta solo nella memoria ex art. 73 c.p.a.

Il Collegio conferma invece la correttezza dei punteggi attribuiti alla terza classificata: il corso sulla tutela agroalimentare è coerente con i compiti di polizia annonaria e organizzato da un’associazione dedicata alla polizia locale, mentre il corso sugli elaboratori elettronici riguarda abilità di natura generale, utili anche all’attività degli agenti. Quanto al ruolo di Luogotenente, la relativa attribuzione non comporta di per sé mansioni superiori: il bando richiede la qualità di “Capo Servizio” nel profilo messo a concorso, non risultante da alcun provvedimento formale, e la nomina a Vice comandante è intervenuta dopo il termine di presentazione della domanda.

Infine, il computo del servizio di leva in favore del primo classificato è ritenuto legittimo. L’art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 impone di valutare i periodi di effettivo servizio militare nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio dei servizi civili, con natura imperativa e eterointegrativa del bando: irrilevante il silenzio della lex specialis. La ratio è compensativa del sacrificio patito, e un’interpretazione escludente contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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