Motivazione apparente e dissenso costruttivo nel diniego di autorizzazione paesaggistica (TAR Veneto n. 1488 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica che si fondi su espressioni generiche e stereotipate — quali dimensioni eccessive, importante movimentazione di terreno o eccessiva impermeabilizzazione — senza indicare valori soglia, parametri normativi violati, raffronti con alternative progettuali o elementi concreti desunti dagli elaborati grafici, è affetto da motivazione solo apparente, equivalente a mancanza di motivazione. L’amministrazione non può limitarsi a ritenere l’intervento non autorizzabile per il solo fatto che l’area è assoggettata a vincolo paesaggistico, trasformando il vincolo conformativo in un divieto assoluto di trasformazione, in contrasto con l’art. 146 d.lgs. 42/2004. Il principio del dissenso costruttivo impone alla Soprintendenza di indicare le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa superare il vaglio. Il mancato confronto con il parere favorevole reso dall’autorità competente ai fini della VIncA integra autonomo difetto di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale di utilizzazione forestale operante nella filiera bosco-legno-energia, ha presentato in data 10 ottobre 2025 la documentazione urbanistico-edilizia necessaria per ottenere il permesso di costruire un piazzale attrezzato con tettoia destinato alla lavorazione e allo stoccaggio di biomasse forestali, nell’ambito dell’accesso al bando regionale SRD15.2 approvato con DGR Veneto n. 751/2025.
Il Comune delegato, esaminato il piano aziendale e preso atto dell’approvazione regionale, ha concluso l’istruttoria paesaggistica con parere favorevole in data 3 novembre 2025. Seguito il preavviso di diniego e le osservazioni del ricorrente, la Soprintendenza ha espresso in data 26 gennaio 2026 parere negativo vincolante, sostenendo che gli allegati non avevano consentito di superare le criticità già evidenziate. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato e depositato in data 4 febbraio 2026, munito di istanza cautelare, articolando sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale applica il criterio della ragione più liquida, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015, ed esamina prioritariamente il secondo e il settimo motivo, con valenza assorbente di ogni altra questione.
La Soprintendenza ha utilizzato formule generiche e stereotipate, senza indicare valori soglia, parametri normativi violati o raffronti con alternative progettuali. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il diniego non può limitarsi a valutazioni apodittiche, ma deve specificare le ragioni del rigetto e i motivi del contrasto tra le opere e le esigenze di tutela dell’area vincolata (Cons. Stato n. 2858/2021; TAR Lombardia, Brescia, n. 664/2024). Nel caso concreto il parere si risolve in una formula assertiva, configurando una motivazione solo apparente.
Il Tribunale rileva che l’amministrazione non ha esercitato una valutazione di compatibilità paesaggistica in senso proprio, ritenendo l’intervento non autorizzabile per il solo fatto dell’esistenza del vincolo e trasformando così il vincolo conformativo in un divieto assoluto, in contrasto con l’art. 146 d.lgs. 42/2004. Richiama quindi Cons. Stato, sez. IV, n. 5636/2025, secondo cui il sindacato di legittimità è ammesso quando il parere presenti motivazione solo apparente.
Assume rilievo il parere favorevole rilasciato in data 23 gennaio 2026 dall’autorità delegata ai fini della VIncA, che ha accertato l’assenza di incidenza significativa sul sito Natura 2000 e la mancata compromissione dell’integrità del medesimo. Il Tribunale ritiene logicamente e giuridicamente incongruo sostenere, senza alcuna analisi tecnica, che il medesimo intervento produca alterazioni gravi e incompatibili del contesto paesaggistico: la Soprintendenza non si è confrontata con tale parere, integrando un autonomo difetto di istruttoria.
Il Collegio richiama infine TAR Veneto, sez. II, n. 505/2026, per ribadire che la tutela del paesaggio non coincide con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte. Il principio del dissenso costruttivo impone di indicare le modifiche o prescrizioni utili a superare i rilievi, ciò che nella specie è mancato: la Soprintendenza si è limitata a un diniego preclusivo. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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