Ricognizione ISTAT e giurisdizione contabile: inammissibilità per difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 12861 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, disposta con sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, la cognizione delle controversie concernenti la ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato appartiene alla Corte dei conti. Ne consegue che il ricorso proposto avverso l’elenco ISTAT dinanzi al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’elenco ISTAT delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato per l’anno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nella parte in cui la include nella categoria “Amministrazioni locali – Agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ricerca e l’ambiente”. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012. Dinanzi al TAR Lazio si sono costituiti l’ISTAT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che, con la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020. Tale declaratoria ha definitivamente risolto la questione concernente la giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche, attribuendo alla Corte dei conti la cognizione piena sull’elenco.
Il Collegio ha pertanto ritenuto che, nella fattispecie, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo adito, difettando il presupposto processuale della giurisdizione. La pronuncia assume rilievo dirimente, assorbendo ogni altra questione relativa al merito della controversia, che non è stata pertanto esaminata.
Con riguardo alle spese di lite, il TAR ha disposto la compensazione tra tutte le parti costituite, in ragione della complessità della questione trattata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., potendo la causa essere riproposta dinanzi al giudice contabile.
Nota della Redazione
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