Improcedibile l’appello per sopravvenuto difetto di interesse (Cons. Stato n. 6792 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, sopravvenga un provvedimento amministrativo non impugnato che abbia già integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale dell’appellante. In tal caso la parte non ha più interesse alla riforma della sentenza di primo grado, poiché l’accertamento richiesto in appello è divenuto privo di utilità pratica. L’inoppugnabilità della parte di accoglimento della sentenza di primo grado, divenuta definitiva, costituisce ragione ostativa preclusiva alla pronuncia sul merito. Le spese di lite seguono la soccombenza, ancorché virtuale, quando l’appello, in difetto della declaratoria di improcedibilità, sarebbe stato comunque respinto.

Il Fatto

La società appellante, titolare di un impianto di cogenerazione, aveva ottenuto dall’Autorità l’approvazione di un progetto di efficienza energetica e il riconoscimento, per il tramite di sedici richieste di verifica e certificazione, di 71.326 titoli di efficienza energetica. All’esito di un procedimento di controllo avviato nel novembre 2015, il Gestore modificava l’algoritmo di calcolo dei risparmi e pretendeva la restituzione di 15.000 titoli, ritenuti erogati in eccesso.

La società impugnava dinanzi al TAR Lazio gli atti conclusivi del controllo, sostenendo che le novelle del 2017 e del 2020 avessero portata retroattiva. Il TAR respingeva il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, accogliendo nei limiti di motivazione il secondo e annullando il provvedimento del 27 dicembre 2021 per contraddittorietà intrinseca. La società proponeva appello avverso i capi di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la questione dell’interesse alla coltivazione del gravame. Il provvedimento del 27 dicembre 2021 aveva accolto l’istanza di riesame della società, disponendo l’integrale applicazione dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011, come novellato dall’art. 1, comma 89, legge n. 124/2017. A detto provvedimento era poi sopravvenuta la sentenza di accoglimento n. 6229/2025, sul punto non appellata dal Gestore.

Pertanto, secondo la Corte, la pretesa sostanziale della società risulta già pienamente soddisfatta, indipendentemente dall’accertamento sulla natura retroattiva o meno delle novelle. L’appello, infatti, era finalizzato a ottenere la riforma dei capi di rigetto al solo fine di conseguire la declaratoria di applicabilità della norma invocata: esito già conseguito per via amministrativa.

La Corte richiama l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., rilevando che l’inoppugnabilità della parte di accoglimento della sentenza di primo grado integra una ragione ostativa preclusiva alla pronuncia di merito. La stessa appellante, nella memoria di replica, aveva riconosciuto che l’accoglimento formale delle istanze di riesame implicava il riconoscimento dell’applicabilità della disciplina invocata.

La Corte considera, in ogni caso, il provvedimento del 30 ottobre 2025, con cui il Gestore ha confermato la pretesa restitutoria originaria in asserita esecuzione della sentenza di primo grado: atto impugnato nell’ambito di un autonomo giudizio di ottemperanza. Ciò evidenzia come l’interesse della società si sia ormai spostato sulla legittimità di detto ultimo atto.

Quanto alle spese, la Corte le pone a carico dell’appellante secondo la soccombenza virtuale, ritenendo che, in mancanza della declaratoria di improcedibilità, l’appello sarebbe stato comunque respinto, avendo il giudice di primo grado correttamente concluso per la non retroattività delle novelle legislative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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