Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio sulla VIA per sopravvenuto provvedimento positivo (TAR Puglia n. 638 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento richiesto — nel caso di specie, il giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla domanda di VIA — determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda e della natura in rito della decisione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa a un impianto fotovoltaico e alle opere di connessione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere. Il giudizio era instaurato nei confronti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura e della Presidenza del Consiglio dei ministri, tutti costituiti in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo l’Amministrazione, cui l’affare era stato rimesso ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988, medio tempore emesso un giudizio positivo di compatibilità ambientale sull’istanza di VIA, concludendo quindi per la declaratoria di improcedibilità del ricorso e aderendo alla richiesta di compensazione delle spese avanzata dalla difesa erariale.
Il Collegio, rilevato che la sopravvenienza del provvedimento favorevole satisfa l’interesse azionato e determina il venir meno dell’oggetto della controversia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando l’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda e la natura in rito della decisione, nonché la giurisprudenza della Sezione in casi analoghi. La sentenza è stata infine rimessa all’Autorità amministrativa per l’esecuzione.
Nota della Redazione
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