Contributi per residenzialità montana esclusi senza preavviso di diniego (TAR Piemonte n. 1067 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per la concessione di finanziamenti pubblici, caratterizzate dalla previa pubblicazione di un avviso con regole vincolanti per i partecipanti e dalla successiva selezione delle domande, non trova applicazione il preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, trattandosi di procedura concorsuale. La natura vincolata del diniego, fondato sulla mancanza dei presupposti richiesti a pena di ammissibilità, esclude comunque l’annullabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non potendo l’esito essere diverso. Il soccorso istruttorio opera per incompletezze o errori materiali della domanda, ma non consente di integrare o modificare un requisito soggettivo dichiarato e insussistente, in ossequio ai principi di autoresponsabilità e di par condicio dei concorrenti. La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato consegue alla manifesta infondatezza dell’azione, con rigetto dell’istanza di liquidazione del difensore.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino iscritto all’AIRE, impugna la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte ha approvato la graduatoria definitiva per la concessione di contributi destinati allo sviluppo della residenzialità in montagna, ritenendo inammissibile la sua domanda. Il bando, adottato in attuazione dell’art. 31 della L.R. 14/2019, riserva i contributi alle persone fisiche che trasferiscano residenza e dimora abituale in un comune montano provenendo da un comune italiano non montano, con domande da presentare tra il 02.11.2021 e il 15.12.2021.
Il ricorrente, rientrato dall’estero, si era iscritto anagraficamente nel comune montano e aveva presentato domanda il 07.11.2021, dichiarando la residenza in un comune non montano e indicando quale indirizzo quello AIRE. La Regione, all’esito delle verifiche anagrafiche, ha escluso la domanda per difetto del requisito di provenienza. La misura cautelare è stata rigettata in primo grado e confermata in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del bando, che individua all’art. 5 i soggetti beneficiari e richiede, alla presentazione della domanda, la residenza in un comune italiano non montano. Il successivo art. 9 impone modalità telematiche di presentazione e dichiarazione dei requisiti soggettivi, mentre l’art. 10 commina l’esclusione per le domande non conformi e prevede gli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili.
Dalla domanda emerge una contraddittorietà intrinseca: il ricorrente attesta contestualmente la residenza all’estero, quella nel comune non montano e quella nel comune montano, avendovi trasferito la residenza già dal settembre 2021. Il certificato di residenza storica conferma il trasferimento in data antecedente alla pubblicazione del bando, con provenienza dall’estero, escludendo così ogni trasferimento intermedio. Il requisito di provenienza difetta dunque ab origine.
Il quarto motivo è respinto perché l’esclusione non dipende dall’acquisto dell’immobile prima della domanda, ma dall’assenza del requisito soggettivo alla data di presentazione. Le ragioni personali addotte non rilevano, giacché l’amministrazione non avrebbe potuto derogare al bando.
Quanto al preavviso di diniego, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 8740 del 2025 e altre pronunce, escludendo l’applicabilità dell’art. 10-bis alle procedure concorsuali, categoria cui appartengono le selezioni per finanziamenti pubblici con avviso e graduatoria. Le clausole del bando sul preavviso riguardano i soli beneficiari già individuati, non il ricorrente, la cui domanda è stata ritenuta inammissibile in radice. La natura vincolata del diniego esclude comunque l’annullabilità.
Il difetto di motivazione è escluso: la formula “esito negativo istruttoria” rinvia ai presupposti tassativi degli artt. 5 e 9 del bando, consentendo la piena comprensione delle ragioni dell’esclusione. Il soccorso istruttorio non era dovuto, poiché le dichiarazioni e le verifiche anagrafiche rendevano evidente l’insussistenza del requisito, né una rettifica avrebbe potuto modificare la posizione sostanziale del dichiarante. Da qui la manifesta infondatezza del ricorso, la revoca del patrocinio a spese dello Stato e la condanna alle spese.
Nota della Redazione
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