Valutazione militare autonoma: no confronto con schede precedenti (TAR Marche n. 24 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La documentazione caratteristica del personale militare deve essere valutata in piena autonomia, con esclusivo riferimento al periodo temporale cui si riferisce, senza che possa instaurarsi alcun vincolo con le valutazioni precedenti o successive. Il raffronto tra schede valutative diverse è giuridicamente irrilevante e non è idoneo a fondare il vizio di eccesso di potere. Il giudizio espresso dagli organi valutatori costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per arbitrio, illogicità o travisamento dei fatti. L’attribuzione di una qualifica meno favorevole rispetto a quelle precedenti non impone, di per sé, una motivazione rafforzata, quando le carenze riscontrate nel periodo siano desumibili dalle aggettivazioni e dalle osservazioni contenute nel documento. L’assenza di sanzioni disciplinari non è incompatibile con un giudizio non apicale, poiché solo i giudizi gravemente negativi richiedono convalida mediante specifiche sanzioni.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in forza presso un reggimento alpino, impugnava davanti al TAR Marche la scheda valutativa n. 7, relativa al periodo 14.3.2016–27.2.2017 e notificatagli il 6 febbraio 2020, con la quale gli era stata attribuita la qualifica finale “nella media”.
Il ricorrente deduceva che, dopo un elogio ricevuto nel 2013 e una precedente qualifica di “eccellente”, la valutazione era stata dapprima declassata a “superiore alla media” e poi ulteriormente a “nella media”, senza alcuna ragione giustificativa, nonostante l’assenza di sanzioni disciplinari e di problemi con colleghi o superiori. Deduceva eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruità, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, richiamando l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e sostenendo che un repentino abbassamento di qualifica da livelli apicali esigesse una specifica e penetrante motivazione. Il Ministero della Difesa si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che ogni documentazione caratteristica va valutata in piena autonomia, con riferimento esclusivo al periodo di cui tratta. Ne deriva l’inconsistenza di qualsiasi raffronto tra schede diverse: il richiamo all’elogio del 2013 e alle pregresse qualifiche elevate integra un confronto giuridicamente impossibile e irrilevante ai fini della valutazione del periodo successivo.
Il Collegio esclude poi che la natura del documento caratteristico imponga una cronaca dettagliata degli eventi. Esso richiede una sintesi valutativa delle qualità professionali e personali dimostrate nel periodo, sintesi che nella specie è stata fornita attraverso le aggettivazioni e le osservazioni contenute nella scheda. La censura sulla pretesa mancanza di obiettività dei superiori si risolve in una mera autovalutazione del ricorrente, inidonea a inficiare il giudizio tecnico-discrezionale.
Il Tribunale riconosce agli organi valutatori un ampio margine di apprezzamento, insindacabile salvo arbitrio, illogicità o travisamento dei fatti, e verifica che l’Amministrazione ha descritto in modo puntuale le carenze del periodo. Il militare, pur espletando i compiti in modo operativo, non ha mostrato spirito di iniziativa né fattiva collaborazione; nelle attività di addestramento ha palesato difficoltà, superando le prove di efficienza solo in seconda istanza; l’impegno è risultato altalenante e l’attenzione alle procedure inadeguata, con un episodio di presentazione in servizio con la barba non fatta.
Quanto all’assenza di sanzioni disciplinari, essa non contrasta con il giudizio, poiché solo i giudizi gravemente negativi devono essere convalidati da specifiche sanzioni. Il Tribunale respinge altresì la tesi secondo cui le valutazioni eccellenti del passato creerebbero un diritto acquisito al mantenimento del medesimo giudizio, che snaturerebbe la finalità delle valutazioni periodiche. La qualifica “nella media” costituisce comunque un giudizio positivo. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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