Autonomia delle valutazioni periodiche e discrezionalità tecnica del compilatore della scheda (TAR Marche n. 22 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scheda valutativa del militare costituisce un giudizio autonomo e indipendente, riferito esclusivamente al periodo considerato, e non è vincolata dalle valutazioni precedenti, in coerenza con il d.lgs. n. 66/2010 e il d.P.R. n. 90/2010. La competenza a redigerla spetta al superiore gerarchico del reparto di effettiva appartenenza amministrativa, anche quando il militare sia impiegato operativamente presso altra articolazione. La flessione di alcune voci analitiche, con qualifica finale invariata, integra esercizio legittimo della discrezionalità tecnica e non impone una motivazione particolareggiata per ogni scostamento rispetto al passato. La motivazione del giudizio si estrinseca nella coerenza logica e nella consequenzialità tra giudizi parziali e giudizio sintetico finale.
Il Fatto
Il ricorrente, militare con stato di servizio privo di sanzioni disciplinari e destinatario costante del giudizio “eccellente” dal 1998, impugnava la scheda valutativa numero d’ordine 18 del 16 luglio 2015, relativa al periodo dal 3 novembre 2014 al 30 giugno 2015. Il documento, pur concluso con la qualifica finale di “eccellente”, presentava un peggioramento in sei voci analitiche rispetto alle valutazioni precedenti.
Il ricorrente deduceva l’incompetenza funzionale del compilatore, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, ritenuto non suo diretto superiore perché impiegato per gran parte del periodo presso l’Aliquota Radiomobile. Contestava inoltre il travisamento dei fatti e la motivazione insufficiente, apparente e contraddittoria, invocando specifici episodi operativi. L’Amministrazione si costituiva controdeducendo. Respinta l’istanza cautelare, la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Sulla prima censura, rileva che il ricorrente, pur impiegato operativamente presso l’Aliquota Radiomobile, rimaneva amministrativamente inquadrato presso il Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia. La normativa sui documenti caratteristici attribuisce la competenza a redigere la scheda al superiore gerarchico del reparto di effettiva appartenenza amministrativa.
Il compilatore gode di una visione complessiva del rendimento di tutti i militari dipendenti, compresi quelli distaccati presso le aliquote. Il procedimento risulta conforme alla circolare ministeriale del 2008, avendo il predetto comandante acquisito e ponderato gli elementi informativi redatti dal comandante dell’Aliquota Radiomobile, suo subordinato: la valutazione si fonda su una conoscenza diretta del rendimento, nel rispetto dei ruoli gerarchici.
Quanto alla seconda censura, il Tribunale richiama il principio dell’autonomia delle valutazioni periodiche e della piena discrezionalità tecnica delle medesime. Ogni scheda costituisce un giudizio autonomo riferito al solo periodo considerato e non può essere vincolata dai giudizi precedenti, come statuiscono il d.lgs. n. 66/2010 e il d.P.R. n. 90/2010. La lieve flessione in alcune aggettivazioni, sempre collocata entro una gamma di giudizi ampiamente positivi e culminata nel giudizio finale di “eccellente”, rappresenta un esercizio legittimo della discrezionalità tecnica.
Il valutatore ha espresso un apprezzamento complessivo riferito a un periodo caratterizzato, per ammissione dello stesso ricorrente, da iniziale disagio e prestazione non ottimale nella nuova funzione. La motivazione, in questo tipo di documenti, non deve assumere forma di disquisizione discorsiva, ma si estrinseca nella coerenza e consequenzialità tra giudizi parziali e giudizio sintetico finale, rapporto nella specie rispettato.
Le pronunce invocate dal ricorrente sono inapplicabili, riguardando ipotesi caratterizzate dall’abbassamento della qualifica finale complessiva, evento non verificatosi, o situazioni di incarico identico protratto per periodi consecutivi, circostanza assente per il cambio di reparto e funzioni. La richiesta di motivazione particolareggiata per ogni flessione equivarrebbe a negare il principio di autonomia delle valutazioni. Il ricorso è respinto con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.