Offerta tecnica contenente l’offerta economica: esclusione dalla gara (TAR Piemonte n. 802 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di fondi rustici comunali per finalità faunistico-venatorie, disciplinate dal R.D. n. 827/1924 con il metodo delle offerte segrete, il concorrente che indichi nell’offerta tecnica la quantificazione dell’offerta economica e la sua possibile modulazione viola il principio di separazione tra componente tecnica e componente economica. Tale commistione altera la par condicio e incide sulla trasparenza e obiettività dell’assegnazione dei punteggi tecnici, imponendo l’esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura selettiva. La regola della separazione presidia i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e trova il proprio ambito elettivo di applicazione quando il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Fatto
Un Comune piemontese bandiva un pubblico incanto per l’affidamento in concessione novennale, per le sole finalità faunistico-venatorie, di fondi rustici comunali, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e base d’asta di € 20.000,00 annui. La gara era articolata su tre buste: documentazione amministrativa, offerta tecnica (70 punti) e offerta economica (30 punti). Una associazione faunistica, seconda classificata, impugnava la determinazione di aggiudicazione alla controinteressata.
La ricorrente deduceva in via principale la mancata esclusione dell’aggiudicataria per violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, poiché l’offerta tecnica conteneva un esplicito riferimento alla quantificazione e alla possibile maggiorazione del prezzo. Il TAR respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 407 del 2025, poi riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4194 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso rilevando l’assorbente fondatezza della censura principale. L’offerta tecnica dell’aggiudicataria conteneva, in carattere evidenziato, la precisa indicazione dell’importo offerto e la sua possibile elevazione in proporzione alla proposta tecnica, con riferimento a interventi sul territorio comunale. Tale indicazione anticipava il contenuto della busta economica.
Il Collegio ricostruisce la regola delle offerte segrete di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), R.D. n. 827/1924, che impone la separazione tra offerta tecnica ed economica secondo una triplice prescrizione: buste separate e sigillate, divieto di inserire elementi economico-quantitativi nella documentazione tecnica, apertura della busta economica solo dopo la valutazione di quella tecnica.
La giurisprudenza ammette, secondo il Collegio, l’inserimento nell’offerta tecnica di voci a connotazione economica solo se rappresentative di soluzioni realizzative del servizio e purché non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica né anticipino il prezzo. Nel caso concreto, invece, il prezzo è stato indicato nei suoi termini precisi e persino nella sua possibile modulazione, con una cifra potenzialmente pari al doppio della base d’asta.
Il Tribunale richiama le pronunce del Consiglio di Stato n. 167 del 2020, n. 8011 del 2022, n. 5181 del 2015 e n. 1335 del 2019, secondo cui la separazione tra documentazione amministrativa e offerta, con garanzia di segretezza, presidia l’imparzialità e il corretto svolgimento della valutazione tecnica. Dirimente è l’ordinanza cautelare n. 4194 del 2025, che ha ritenuto la violazione idonea a comportare l’esclusione dell’aggiudicataria e l’affidamento all’unico concorrente rimasto in gara.
Il disciplinare di gara, rileva il Collegio, riservava spazi distinti all’offerta economica e a quella tecnica, sicché l’illegittima confusione dei due aspetti nella domanda di partecipazione determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’affidamento dei fondi comunali all’aggiudicataria.
Nota della Redazione
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