Art. 2744.

Art. 2744.

Divieto del patto commissorio

E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta' della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e' nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.

Libro VI — Della tutela dei diritti