Patto commissorio ravvisabile in più negozi collegati a scopo di garanzia (Cass. civ. Sez. II n. 16619 del 21.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esistenza del patto commissorio, o di un intento elusivo del relativo divieto, va verificata con criterio sostanzialistico e funzionale, non limitato al tenore letterale delle clausole. Il divieto di cui all’art. 2744 c.c. è violato da qualunque negozio, tipico o atipico, impiegato per conseguire l’illecita coercizione del debitore a sottostare al creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un bene in caso di mancata estinzione del debito. Il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi collegati quando l’assetto di interessi complessivo dimostra che il trasferimento del bene è volto, più che alla funzione di scambio, a uno scopo di garanzia, a prescindere dalla natura del contratto, dal momento dell’effetto traslativo, dagli strumenti utilizzati e persino dall’identità dei soggetti stipulanti, purché sussista un rapporto di interdipendenza funzionale. Sul piano processuale, la prova per presunzioni della simulazione è ammessa anche in presenza di illiceità del negozio, e la valutazione dei requisiti dell’art. 2729 c.c. è riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Una società ha convenuto in giudizio due coniugi chiedendo il rilascio di un immobile di cui assumeva la proprietà, acquistata anni prima da una compagine societaria a sua volta acquirente dei medesimi coniugi. I convenuti hanno eccepito la natura simulatoria della vendita, sostenendo che l’operazione era in realtà finalizzata a ottenere un finanziamento con alienazione a scopo di garanzia.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, qualificando l’operazione come patto commissorio vietato. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la decisione, ravvisando in due contratti stipulati lo stesso giorno, dinanzi al medesimo notaio e con impiego in parte degli stessi titoli, una compravendita dissimulante un mutuo con patto commissorio. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la violazione degli artt. 1813 e 2744 c.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accertamento del patto commissorio impone un’indagine sulla funzione economica che la fattispecie negoziale mira a conseguire, non sulle sole clausole contrattuali: in presenza di un divieto legale, è improbabile che il contratto impiegato per realizzarlo contenga clausole che ne disvelino esplicitamente l’intento elusivo.
La Corte ha ribadito che l’ipotesi ricomprende i casi in cui le parti pongano in essere più negozi, tra loro uniti da un vincolo di collegamento, configurabile anche quando siano stipulati tra soggetti diversi, purché concepiti e voluti come funzionalmente connessi e interdipendenti. Rileva, in definitiva, l’assetto di interessi complessivo, che deve indurre a ritenere il trasferimento del bene effettivamente collegato piuttosto che alla funzione di scambio.
La ricostruzione operata dalla Corte d’Appello — secondo cui la vendita nascondeva un’operazione di finanziamento — non è censurabile in sede di legittimità, né sul piano fattuale né su quello dell’interpretazione del contratto, trattandosi di accertamento in fatto riservato al giudice di merito. La ricorrente non ha dedotto alcuna violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., proponendo solo una lettura alternativa degli stessi elementi.
Quanto al vizio motivazionale, dopo la riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato è consentito solo per motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa, restando escluso il semplice difetto di sufficienza. Nella specie la Corte d’Appello ha argomentato ampiamente, evidenziando l’anomalia dello scambio del medesimo assegno circolare, la sproporzione tra i corrispettivi e il lungo tempo trascorso prima dell’azione di rivendica.
Infondati anche il terzo motivo, per l’espressa disamina del profilo del pagamento del prezzo, e il quarto e quinto, con cui si contestava la presunzione del patto commissorio e la praesumptio de praesumpto. Il Collegio ha ricordato che non esiste nel sistema il divieto delle presunzioni di secondo grado e che la valutazione di gravità, precisione e concordanza è riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
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