Patto commissorio e sale and lease back (Cass. civ. Sez. II n. 29168 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c. va interpretato in senso funzionale e colpisce non solo il patto tipico, ma qualsiasi convenzione impiegata per conseguire il risultato vietato dall’ordinamento, ossia l’illecita coercizione del debitore ad accettare preventivamente il trasferimento della proprietà di un bene quale conseguenza della mancata estinzione del debito. Lo schema del sale and lease back è in astratto valido quale contratto d’impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare caso per caso l’assenza di elementi patologici, sintomatici di un finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia. L’accertamento del carattere fittizio dei negozi e del collegamento funzionale tra gli stessi costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione, dopo la modifica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nei soli limiti dei vizi di mancanza, apparenza o insanabile contraddittorietà della motivazione.

Il Fatto

Il fallimento di una società ha convenuto in giudizio una banca e una società di leasing chiedendo accertarsi la nullità del contratto di compravendita di un immobile per violazione del divieto di patto commissorio. La venditrice, in difficoltà economica, aveva alienato l’immobile a fronte di un prezzo utilizzato in parte per compensare crediti bancari e per creare la provvista del maxicanone di un leasing contestualmente concesso alla utilizzatrice, appartenente al medesimo gruppo della venditrice.

Il Tribunale aveva accolto la domanda principale, accertando la nullità della vendita e ordinando la restituzione dell’immobile. La Corte d’appello ha invece accolto i gravami delle convenute, rigettando sia la domanda principale sia quella subordinata di revocatoria ex art. 2901 c.c. Il fallimento ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, che censura la tesi del giudice d’appello secondo cui il patto commissorio sarebbe configurabile solo in caso di interposizione fittizia dell’utilizzatrice. Il motivo non è accolto, ma la motivazione impugnata va emendata: il divieto si estende a ogni negozio usato per conseguire in concreto il risultato vietato, come affermato da Cass. n. 22903/2018, Cass. n. 34899/2023 e Cass. n. 13210/2024.

Tale correzione non inficia però la ratio decidendi. Il giudice d’appello ha verificato l’assenza di elementi patologici — esistenza di una situazione di credito e debito tra finanziaria e impresa venditrice, difficoltà economiche di quest’ultima, sproporzione tra valore del bene e corrispettivo — conformandosi ai principi espressi da Cass. n. 13305/2018 e Cass. n. 16367/2023, secondo cui non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici, rilevando la causa concreta di garanzia.

Il primo, terzo e quarto motivo, tutti incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non sono accolti. La Corte rileva che il vizio denunciato non è il mancato esame di fatti storici, ma il mancato riconoscimento della conclusione di un finanziamento assistito da vendita in funzione di garanzia. L’accertamento del carattere fittizio dei negozi e del collegamento funzionale è indagine di fatto riservata al merito, insindacabile se non nei limiti del controllo motivazionale, ridotto ai vizi di mancanza, apparenza o insanabile contraddittorietà dopo la modifica normativa, come precisato da Cass., sez. un., n. 8038/2018.

Il quinto motivo è invece fondato. Sulla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., la Corte d’appello si è limitata ad affermare che nulla era stato dedotto, senza esaminare i presupposti della tutela invocata né confrontarsi con gli argomenti e le prove del fallimento. La motivazione è apodittica e non rispetta il minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost., determinando la nullità della sentenza sul punto. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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