Leasing escluso dalla mediazione obbligatoria: nullità della sentenza per motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 3 n. 24125 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa ad un contratto di leasing non rientra tra quelle per cui l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, non essendo il leasing annoverabile tra i contratti bancari e finanziari di cui alla predetta disposizione. La sentenza è nulla per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Costituisce altresì vizio della motivazione il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Il Fatto

La società concedente conveniva in giudizio l’utilizzatrice e la società detentrice di un immobile, chiedendo l’accertamento della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento e la condanna alla riconsegna del bene. Le convenute eccepivano la nullità dell’operazione per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., deducendo la natura di sale and lease-back del rapporto. Il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali e dichiarava risolto il contratto.

La Corte d’appello respingeva il gravame, escludendo la violazione dell’art. 2744 c.c. e la natura usuraria degli interessi. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la curatela del fallimento della società detentrice, deducendo, tra l’altro, il mancato esperimento della mediazione nei propri confronti e la nullità del contratto per violazione del divieto di patto commissorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che la controversia in materia di leasing non è soggetta a mediazione obbligatoria. L’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, applicabile ratione temporis, non menziona espressamente il leasing tra le materie ivi elencate, e la sua sottrazione a tale perimetro è confermata dal tenore letterale della disposizione, che si riferisce ai contratti “bancari e finanziari”. La locuzione non può essere dilatata sino a ricomprendere il leasing, benché ad esso siano coessenziali finalità di finanziamento. L’introduzione del comma 1-bis dell’art. 5, che indica normative ad hoc per la mediazione dei contratti assicurativi, bancari e finanziari, senza nulla disporre per il leasing, rafforza tale conclusione.

La Corte ha invece accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo, rilevando un vizio di motivazione apparente nella sentenza impugnata. Il giudice d’appello, dopo aver riportato la censura degli appellanti circa la conoscenza delle difficoltà finanziarie della società venditrice, ha rigettato la domanda di nullità per violazione dell’art. 2744 c.c. senza rispondere specificamente alle deduzioni, con argomentazioni meramente assertive e tautologiche.

Tale carenza argomentativa non consente di percepire il fondamento della decisione, configurando l’error in procedendo previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata presenta inoltre un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, avendo la Corte d’appello escluso la natura duale del rapporto, per un verso, e attribuito rilievo al rapporto intercorrente tra le società appellanti, per altro verso.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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