Art. 2774.

Art. 2774.

Crediti per concessione di acque

I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformita' delle leggi speciali.

Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non e' opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.

Libro VI — Della tutela dei diritti