Sei scatti stipendiali e buonuscita per le forze di polizia militari (TAR Veneto n. 949 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare, l’art. 1911 cod. ordinamento militare non innova il regime previgente e non introduce un autonomo meccanismo di calcolo: la disposizione richiama espressamente l’art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, sicché i sei scatti stipendiali ivi previsti continuano ad applicarsi anche ai fini del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che detti scatti, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, devono essere inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’unico soggetto obbligato alla relativa erogazione è il competente ente previdenziale, non l’amministrazione di appartenenza. Il termine del 30 giugno previsto dalla medesima disposizione è funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo e non determina alcuna decadenza dal diritto in mancanza di espressa previsione normativa.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri fino al pensionamento, avvenuto a domanda. Alla data del collocamento in quiescenza aveva maturato i requisiti anagrafici e di carriera richiesti per accedere ai benefici previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987.
In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, la competente direzione provinciale dell’INPS non ha computato i sei scatti stipendiali aggiuntivi. Il ricorrente ha quindi impugnato il prospetto di liquidazione chiedendo l’accertamento del proprio diritto, il ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione degli scatti, oltre rivalutazione e interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni dell’ente resistente. Quella relativa alla legittimazione passiva è infondata: come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, mentre nessuna pretesa patrimoniale può essere esercitata verso l’amministrazione di appartenenza per l’erogazione del TFS.
Parimenti infondata è l’eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno. Il Collegio osserva che un effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa: quel termine è funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Nel merito, il Tribunale richiama la recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha definito il quadro normativo, muovendo dalla nozione ampia di forze di polizia accolta dall’art. 6-bis d.l. 387/1987. Il comma 1 attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il comma 2 estende il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza avendo compiuto i requisiti di età e servizio.
Il Collegio precisa poi che l’art. 4 d.lgs. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Sulla scorta del dato letterale dell’art. 1911 cod. ordinamento militare, il codice non ha innovato il regime in vigore per le forze di polizia ad ordinamento militare, che continua a richiamare l’art. 6-bis. Irrilevante è la circostanza che la norma codicistica si riferisca al trattamento di fine rapporto e l’altra all’indennità di buonuscita, poiché il richiamo comporta l’assunzione della disciplina previgente.
Le argomentazioni si attagliano alla fattispecie. Il ricorso è accolto: il prospetto di liquidazione è annullato, il diritto ai benefici è accertato e l’ente previdenziale è condannato a rideterminare l’indennità includendo i sei scatti. Sugli importi maturati decorrono gli interessi legali fino al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione; per la liquidazione in più tranches gli interessi sono computati solo su quelle già scadute, dalla rispettiva scadenza originaria.
Nota della Redazione
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