Distanze legali e qualificazione del muro tra ultrapetizione e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 10391 del 21.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che pronuncia sulle distanze legali tra il muro del convenuto e il fabbricato dell’attore, quando tale profilo non è stato oggetto di specifica domanda, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e incorre in ultrapetizione. Ricorre inoltre il vizio di motivazione apparente, e quindi il minimo costituzionale, quando il giudice qualifica un’opera come muro di fabbrica soggetto alle distanze legali senza compiere accertamenti né esplicitare i criteri di tale qualificazione. La cassazione delle statuizioni viziate impone un nuovo esame davanti al giudice di rinvio, con assorbimento del motivo assorbito.

Il Fatto

Un attore nel 2006 conviene in giudizio la società proprietaria del fondo confinante davanti al Tribunale di Salerno. Lamenta che la società, dopo aver elevato la quota del piano di campagna, ha realizzato in aderenza al suo muro di cinta un nuovo muro, alto 1,30 m, creando un’intercapedine fonte di danni estetici e infiltrazioni. Domanda la declaratoria di illegittimità dell’opera, il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno. La convenuta replica che si tratta di un muro di cinta conforme all’art. 878 c.c. e nega la modifica del terreno.

Il Tribunale rigetta la domanda di ripristino e dichiara improcedibile quella risarcitoria. In appello la Corte di Salerno accoglie parzialmente il gravame: qualifica muro e terrapieno come costruzione complementare assentita con concessione edilizia, soggetta alla disciplina delle distanze. Applica l’art. 873 c.c. dove il muro aderisce al fabbricato dell’attore e l’art. 877 c.c. dove aderisce al muro di cinta, imponendo l’eliminazione dell’interstizio e del dislivello di 40 cm. La curatela fallimentare della società ricorre con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia ultrapetizione. La Corte di cassazione lo accoglie: la Corte di appello ha deciso su una questione, la distanza tra il muro della convenuta e il fabbricato dell’attore, che non ha formato oggetto di specifica domanda. Dalla stessa sentenza impugnata risulta che l’attore aveva lamentato l’illegittimità dell’opera per violazione delle distanze rispetto al muro di cinta, non rispetto al fabbricato. Applicare l’art. 873 c.c. e condannare la curatela al rifacimento anche per tale profilo travalica i limiti oggettivi della domanda.

Il terzo motivo è del pari fondato. La Corte d’appello ha attribuito al muro natura di muro di fabbrica senza compiere accertamenti né indicare i criteri della qualificazione. Non si comprende su quali elementi essa si fondi, né se siano state valutate le dimensioni del muro per verificare i requisiti normativi. Il fondamento della decisione non è percepibile: sussistono gli estremi della motivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale, come precisato dalla giurisprudenza (Cass. Sez. Un. n. 2767/2023 e Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).

Il secondo motivo, che censura il ricorso alle presunzioni e alle valutazioni del c.t.u. sull’innalzamento del piano di campagna, resta assorbito dall’accoglimento delle altre censure. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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