Ricorso contro sentenza di patteggiamento in appello solo per vizi della volontà (Cass. pen. Sez. VII n. 3519 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., all’esito del concordato in appello, è ammissibile soltanto quando deduce motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ovvero al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono, invece, inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena che non si siano trasfusi in una sanzione illegale, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. In tale ipotesi l’annullamento d’ufficio è consentito, a norma dell’art. 448-bis cod. proc. pen., solo per l’illegalità della pena, sempreché il ricorso non sia tardivo.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 1° dicembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 19 maggio 2023, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato sull’accordo delle parti, ritenuta la continuazione con altre sentenze. La pena è stata fissata in sei anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen. e agli artt. 110, 56, 61 n. 5, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine alle ragioni della mancata esclusione della recidiva. La questione approda così in Cassazione per la verifica dei limiti di ammissibilità dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura della sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e ricorda che il ricorso è ammissibile solo quando investe la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della pronuncia. Restano, per contro, inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi di determinazione della pena non trasfusi in una sanzione illegale.

Il Collegio richiama sul punto Sez. 1, n. 944 del 2019 e Sez. 2, n. 22002 del 2019, evidenziando che il concordato in appello ha fisionomia diversa dall’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Nel primo caso l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare responsabilità e qualificazione giuridica del fatto; nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa.

Da ciò deriva che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate rispetto a quelle dell’art. 448-bis cod. proc. pen., riguardando essenzialmente l’illegalità della pena. Si tratta dell’unico caso in cui la Corte, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso, deve procedere d’ufficio all’annullamento, sempreché l’impugnazione non sia tardiva, come chiarito da Sez. 6, n. 41254 del 2019.

Il motivo proposto investe la mancata esclusione della recidiva e la determinazione della pena concordata: censure estranee ai limiti consentiti. La declaratoria di inammissibilità è quindi pronunciata senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ne segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, commisurato all’elevato coefficiente di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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