Diniego di attenuanti generiche e sindacato sulla pena (Cass. pen. Sez. VII n. 8756 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92 del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni mosse dall’interessato. Le determinazioni sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove sorrette da congrua ed adeguata motivazione, non essendo richiesta una motivazione dettagliata quando venga irrogata una pena inferiore alla media edittale.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, lo ha condannato per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 alla pena di sei anni e quattro mesi di reclusione e 20.000 euro di multa.

Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; con un secondo motivo lamenta difetto e vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Richiamando la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, osserva che ai fini della concedente diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato, citando sul punto Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489.

Il Collegio precisa poi che il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato, secondo il principio di Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269.

Nel caso concreto il giudice di merito ha richiamato l’assenza di elementi positivi da valutare in senso favorevole, nonché la gravità della condotta e la sua reiterazione nel tempo, escludendo che lo stato di incensuratezza potesse assumere rilievo in senso contrario.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che le determinazioni del giudice sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili ove sorrette da congrua ed adeguata motivazione. La Corte territoriale ha ridotto la pena base di otto anni di reclusione statuita dal primo giudice, fissandola in sette anni e sei mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, aumentandola di ulteriori tre mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per la circostanza aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e, per la continuazione interna, a nove anni e sei mesi di reclusione e 30.000 euro di multa, con riduzione di un terzo per la scelta del rito nella pena finale.

Il Collegio ricorda infine che non occorre una specifica e dettagliata motivazione quando venga irrogata una pena inferiore alla media edittale, calcolata non dimezzando il massimo, ma sommando al minimo la metà dei mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale, come affermato da Sez. 3, n. 29968 del 09/07/2019, Rv. 276288. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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