Inammissibile l’appello che impugna una pronuncia diversa da quella oggetto di gravame (Cass. pen. Sez. VII n. 29287 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello che proponga censure riferite a una pronuncia diversa da quella concretamente impugnata, richiamando altro organo giudiziario e stralci motivazionali non corrispondenti, è inammissibile per aspecificità. La declaratoria di inammissibilità presuppone che le ragioni dell’impugnazione non si confrontino con la motivazione del provvedimento gravato, così da non consentire al giudice del gravame di individuarne i profili di critica. La mancanza di specificità non può essere colmata né dalla rilevabilità della censura né dal rilievo che la sentenza di primo grado sia, a sua volta, carente su un punto, poiché il difetto investe l’atto di impugnazione e non la decisione impugnata. In tale ipotesi il ricorso per cassazione che deduca violazione di legge e vizio di motivazione è manifestamente infondato. Restano ferme la condanna alle spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile per aspecificità l’appello presentato contro la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Padova per il reato di cui all’art. 495 cod. pen..
Il ricorso si articola in tre motivi. Con il primo si contesta la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto inammissibile il motivo di appello diretto a ottenere la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per il fatto che in esso si faceva riferimento a un’altra Autorità giudiziaria e a fatti non conferenti, pur essendo individuabile la critica al provvedimento impugnato. Con il secondo si deduce la lesione del diritto di difesa e del diritto al doppio grado di giudizio per effetto della pronuncia di inammissibilità. Con il terzo si sostiene che la genericità dell’atto di appello andava valutata anche in rapporto all’assenza di specificità della sentenza di primo grado in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la questione in termini di specificità dell’atto di impugnazione. Il dato testuale degli atti richiamati dimostra che l’appello riguardava in realtà tutt’altra pronuncia: viene citato un diverso Tribunale, sono riportati stralci virgolettati di una motivazione che non corrisponde a quella del provvedimento impugnato, si fa riferimento a considerazioni sulla particolare tenuità del fatto differenti da quelle realmente espresse e si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in realtà riconosciute dal primo giudice.
Da qui la conclusione della totale mancanza di specificità dell’atto rispetto al provvedimento concretamente impugnato. Il vizio non attiene a un singolo passaggio, ma investe l’intero contenuto dell’impugnazione, che non si misura con le ragioni — definite per nulla generiche — che avevano sorretto la decisione del giudice di primo grado di non riconoscere un’ipotesi di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..
La Corte considera perciò ineccepibile la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello de plano, proprio in ragione della palese genericità dell’impugnazione rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. Il parametro di valutazione non è la fondatezza delle censure, ma la loro riferibilità effettiva all’atto gravato: un appello costruito su una decisione diversa non è idoneo a instaurare il secondo grado.
Né giova al ricorrente il rilievo sull’asserita aspecificità della sentenza di primo grado. Le censure dedotte urtano contro il contenuto degli atti processuali e il ricorso risulta pertanto manifestamente infondato perché in assoluto contrasto con essi. Ne segue la dichiarazione di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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