Buoni fruttiferi, prescrizione e foglio informativo: no risarcimento a Poste (Cass. civ. Sez. I n. 25014 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica del tempestivo esercizio del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cada nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, non rileva la sola previsione dell’art. 34, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, ma anche le successive norme che ne hanno definito l’orizzonte temporale: il diritto è esercitabile entro due mesi dalla cessazione del periodo di proroga, da individuarsi, in base all’art. 11 d.l. n. 52 del 2021, nel 31 luglio 2021. In tema di buoni postali fruttiferi la mancata consegna del foglio informativo analitico di cui all’art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000 non determina un diritto risarcitorio, di contenuto pari al credito non esercitato, in favore del sottoscrittore che imputi la prescrizione al deficit informativo: difetta il nesso di causalità, perché la scadenza del titolo è già oggetto dell’accordo concluso.

Il Fatto

Due risparmiatori hanno agito davanti al Tribunale di Milano contro Poste Italiane s.p.a. per il rimborso di buoni fruttiferi di varie serie, sottoscritti tra il 1999 e il 2001. Deducevano che l’emittente non aveva consegnato il foglio informativo analitico e che la convenuta aveva negato il rimborso eccependo la prescrizione. In via subordinata chiedevano il risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, pari al capitale investito e agli interessi.

Il Tribunale ha respinto le domande. La Corte di appello di Milano, in totale riforma, ha condannato Poste Italiane al pagamento di due importi, oltre interessi. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; i risparmiatori hanno resistito con controricorso e la ricorrente ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo concerne il dies a quo della prescrizione. La Corte di merito aveva ritenuto irrilevante la questione, perché per tutti i buoni il termine cadeva nel periodo emergenziale e l’art. 34, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 rendeva i titoli esigibili entro due mesi dalla cessazione dello stato di emergenza. Da qui la conclusione che le successive proroghe fossero superflue.

La Cassazione non condivide questa lettura. Ricorda che, per i buoni postali, il termine decennale di cui all’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 opera anche per le serie già emesse e il dies a quo coincide con la scadenza del titolo (Cass. n. 23006 del 2023). Le proroghe si sono succedute con l’art. 72 d.l. n. 104 del 2020, l’art. 1, comma 3, d.l. n. 125 del 2020, l’art. 19 d.l. n. 183 del 2020 e l’art. 11 d.l. n. 52 del 2021, sempre mediante rinvio a un allegato che includeva l’art. 34 citato.

L’art. 6 d.l. n. 105 del 2021, invece, pur adottando la medesima tecnica di selezione, esclude dal novero la disciplina sui buoni; lo ignora anche l’art. 16 d.l. n. 221 del 2021. La tesi del giudice distrettuale trascura il dato letterale, la tecnica legislativa delle proroghe e amplia l’ambito di una disciplina eccezionale, dove analogia e interpretazione estensiva sono vietate (art. 14 preleggi; Cass. n. 9205 del 1999; Cass. n. 4657 del 2018). L’art. 34 conserva valore precettivo: il termine biennale opera allo scadere dell’ultimo periodo di proroga.

Il secondo motivo riguarda gli obblighi informativi. La consegna del foglio analitico è prescritta dall’art. 3, comma 1, e dall’art. 6, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000. La Corte esclude però che la sua omissione generi responsabilità risarcitoria per la perdita del diritto al rimborso. Il documento inerisce all’esecuzione del rapporto, non al momento genetico: il perfezionamento del contratto non dipende dalla sua trasmissione. La scadenza e la durata del titolo rientrano tra gli elementi essenziali su cui si forma il consenso, desumibili anche dai decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 3686 e n. 5578 del 2026).

Difetta quindi il nesso di causalità tra inadempimento e danno: l’informazione era già nella sfera di conoscenza del sottoscrittore e il mancato esercizio può dipendere da cause diverse. La Corte distingue la materia dei servizi di investimento, dove gli obblighi informativi correggono l’asimmetria conoscitiva e fondano una presunzione legale di causalità. Nel caso dei buoni postali la funzione è solo riepilogativa. In accoglimento di entrambi i motivi la sentenza è cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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