Interpretazione dell’atto amministrativo e inammissibilità del ricorso incidentale tardivo (Cass. civ. Sez. I n. 25013 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione dell’atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della pubblica amministrazione, è riservata al giudice di merito e soggiace alle stesse regole dell’interpretazione dei contratti. Essa è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione delle regole ermeneutiche, ovvero ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura non può risolversi nella mera contrapposizione di una differente lettura dell’atto. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale priva di efficacia il ricorso incidentale tardivo ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., sempre che quest’ultimo sia stato proposto oltre i termini degli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ.

Il Fatto

Un Comune, istituito per scorporo di parte del territorio di altro Comune, conveniva in giudizio l’ente di origine per ottenere la determinazione del proprio credito patrimoniale sulla scorta dei criteri fissati da una delibera della Giunta provinciale, adottata in difetto di intesa fra i due enti. Il Comune convenuto resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui relativi agli immobili trasferiti.

Il Tribunale accoglieva parzialmente entrambe le domande. La Corte d’appello, in parziale riforma, confermava la quantificazione operata dal consulente tecnico d’ufficio e rideterminava la regolazione delle spese. Il Comune attore ricorreva per cassazione con due motivi; il Comune di origine depositava controricorso con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente principale denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. e dell’art. 12 delle preleggi, sostenendo che la Corte distrettuale aveva attribuito alla locuzione “non sono presi in considerazione” un significato diverso da quello letterale, così da detrarre l’attivo e il passivo circolante dal patrimonio oggetto di divisione anziché escluderli da ogni computo.

La Corte richiama la propria elaborazione: l’interpretazione dell’atto amministrativo si sostanzia in un’indagine di fatto demandata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo. La censura non può consistere in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si risolva nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, dovendosi piuttosto dimostrare che le ragioni addotte siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica.

Nel caso concreto, la lettura operata dalla Corte veneziana risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica e non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica. Il primo strumento dell’attività interpretativa è costituito dalle parole adottate dall’ente, la cui chiarezza obbliga l’interprete ad attenervisi senza sovrapporre la propria opinione. Anche il riferimento alla legge regionale istitutiva del nuovo Comune non muta l’esito, perché le censure si risolvono nella prefigurazione della maggior plausibilità della tesi patrocinata. Il motivo è pertanto inammissibile.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché il vizio motivazionale per omesso esame delle contestazioni tecniche mosse alla bozza di consulenza. La Corte reputa la censura generica e priva di specificità. La consulenza di parte, ancorché confermata con giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché il giudice non è tenuto ad analizzarne il contenuto quando ponga a base del convincimento considerazioni conformi al proprio consulente. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è inoltre inquadrabile nella omessa valutazione di deduzioni difensive.

Dichiarato inammissibile il ricorso principale, la Corte rileva che il ricorso incidentale del Comune di origine era stato proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., decorrente dal deposito della sentenza d’appello e comprensivo della sospensione feriale. Ne consegue la declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., non potendo l’impugnazione tardiva ritenersi tempestiva per il solo fatto di rispettare il termine dell’art. 370 cod. proc. civ. Il ricorrente principale è condannato alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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