Transazione bancaria e nullità delle clausole rilevabili d’ufficio (Cass. civ. Sez. I n. 17136 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di transazione avente ad oggetto l’assetto dei rapporti derivanti da un contratto di conto corrente bancario, la distinzione rilevante passa tra la transazione nulla, perché relativa a un contratto illecito, e la transazione annullabile, perché relativa a un contratto nullo che una delle parti non conosceva come tale. La dedotta nullità di singole clausole del rapporto non ne comporta la nullità integrale, ove non sia allegata e dimostrata l’essenzialità delle clausole stesse ai sensi dell’art. 1419 cod. civ.. La parte che censuri la statuizione del giudice di merito su tale punto deve formularne un’adeguata e specifica censura. Il motivo di ricorso che si limiti a richiamare la scrittura o la consulenza tecnica senza riprodurne il contenuto essenziale viola il canone di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ. ed è inammissibile.

Il Fatto

Una società correntista aveva agito davanti al Tribunale di Cuneo per far dichiarare la nullità delle clausole di un rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito, acceso nel 1997 e chiuso nel 2008, deducendo l’applicazione di interessi anatocistici in violazione dell’art. 1283 cod. civ. e della Delibera CICR del 2000, di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite in violazione dell’art. 117 TUB. Chiedeva quindi la ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.

Il Tribunale, ritenuta valida ed efficace la transazione intervenuta tra le parti con scrittura privata dell’8 ottobre 2008, dichiarava la cessazione della materia del contendere. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1116/2021, respingeva il gravame della società, qualificando l’intesa come transazione, ravvisandovi reciproche concessioni. La società ricorre per cassazione con due motivi, deducendo l’erronea qualificazione della scrittura e, in subordine, la nullità della transazione per contrarietà a norme imperative.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la qualificazione della scrittura come transazione, sostenendo l’assenza di reciproche concessioni e proponendo invece la figura del riconoscimento di debito ex art. 1988 cod. civ., con conseguente nullità del rapporto sottostante per anatocismo e addebiti illegittimi. La Corte lo dichiara inammissibile. Quanto alle deduzioni riferite all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., rileva che, essendo stato instaurato il giudizio d’appello nel 2020, trova applicazione il disposto dell’art. 348-ter cod. proc. civ., non essendosi la decisione territoriale distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado.

La Corte osserva inoltre che la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità, e che le sue deduzioni si traducono in una mera censura del merito. Quanto alle ulteriori doglianze, constata il mancato rispetto del canone di specificità dell’art. 366 cod. proc. civ., poiché il motivo censura l’interpretazione di una scrittura di cui omette la minima riproduzione del contenuto essenziale e la localizzazione.

Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1972 cod. civ., sostenendo la nullità della transazione per causa illecita e contrarietà a norme imperative ex artt. 1343 e 1418 cod. civ.. Anche questo motivo è dichiarato inammissibile: esso non deduce con adeguata specificità la violazione ipotizzata, ma svolge considerazioni in via di mero fatto, richiamando la scrittura e la consulenza tecnica d’ufficio senza riprodurne i contenuti.

La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge dev’essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con le norme regolatrici della fattispecie, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. Il motivo è inadeguato a impugnare la ratio decidendi secondo cui la ricorrente aveva omesso di allegare e dimostrare l’essenzialità delle clausole asseritamente nulle per conseguire l’affermazione dell’integrale nullità del contratto di conto corrente, non risultando formulata alcuna censura sul governo dell’art. 1419 cod. civ. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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