Ripetizione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica dopo la caducazione della norma istitutiva (Cass. civ. Sez. III n. 25100 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007, sostitutivo dell’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989, i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti di questi ultimi, che potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello Stato, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione. L’effetto ex tunc della pronuncia di incostituzionalità opera salvo che per i rapporti esauriti. Il giudice di legittimità non è tenuto ad attendere l’esito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE quando il sindacato del rinvio avrebbe ad oggetto una norma non più esistente nell’ordinamento interno. La mancata adesione alla proposta di definizione anticipata, pur in presenza di orientamento consolidato, legittima l’applicazione delle sanzioni processuali dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.

Il Fatto

Numerose imprese, quali interventrici successive, hanno chiesto al Tribunale di Torino la condanna del fornitore di energia elettrica al rimborso degli importi corrisposti a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. Il Tribunale ha accolto le domande e ha condannato la società fornitrice al rimborso delle somme, oltre interessi dalla domanda al saldo.

La società fornitrice ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte d’appello di Torino, che ha rigettato l’appello con la sentenza richiamata in epigrafe. Avverso tale pronuncia il fornitore ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, mentre le imprese hanno resistito con due distinti controricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte non procede all’esame partito delle censure. Rileva anzitutto che il ricorso era stato avviato alla trattazione con le forme della proposta di definizione anticipata, in considerazione dei numerosi precedenti di merito e di legittimità già resi sulla medesima questione. Il fornitore ha chiesto la trattazione in via ordinaria, ma la richiesta non è stata supportata da alcun argomento utile a scalfire l’orientamento consolidato, cui il Collegio intende dare seguito.

Il nucleo del ragionamento è la caducazione della norma istitutiva dell’addizionale. L’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007, già abrogato dal legislatore nel 2012, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 43/2025. Per effetto dell’efficacia ex tunc della pronuncia, salvo che per i rapporti esauriti, i clienti dei fornitori possono agire in ripetizione dell’indebito direttamente contro questi ultimi, i quali potranno rivalersi nei confronti dello Stato, nel rispetto del termine decennale di prescrizione.

La Corte fa integrale richiamo, ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., alla motivazione delle prime pronunce conformi, sufficiente a giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della sentenza impugnata. L’originaria domanda di ripetizione risulta sostanzialmente fondata, sia pure per una ragione in parte sopravvenuta.

Il Collegio esclude inoltre che debba essere atteso l’esito della rimessione alla Corte di Giustizia UE, richiamata dal ricorrente con riferimento a un’ordinanza interlocutoria di questa Corte anteriore alla pronuncia di illegittimità costituzionale: il sindacato avrebbe ad oggetto una norma non più esistente nell’ordinamento interno. Il ricorso che aveva dato luogo a quella ordinanza è stato poi deciso con rigetto delle prospettazioni della stessa impresa fornitrice.

All’infondatezza del ricorso conseguono le statuizioni sulle spese. La Corte applica l’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., rilevando che il ricorso è stato proposto quando erano già almeno dieci le sentenze di legittimità successive alla pronuncia della Corte costituzionale. Dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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