L’omessa valutazione dei rilievi alla CTU è vizio di motivazione deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 4905 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla consulenza tecnica d’ufficio è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni del consulente, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni svolte. Le contestazioni e i rilievi critici alla CTU, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti, domande, eccezioni o prove. Il termine per le osservazioni al consulente ha natura ordinatoria, sicché la mancata prospettazione tempestiva non ne preclude la successiva proposizione.
Il Fatto
Una committente citava in giudizio la società appaltatrice, deducendo l’incompleta esecuzione dei lavori di ristrutturazione e la presenza di vizi e difformità, con domanda di eliminazione degli stessi o, in subordine, di riduzione del prezzo e risarcimento del danno. La società convenuta contestava l’esistenza di un rapporto unitario di appalto e chiamava in causa i terzi che avevano seguito le trattative.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e, a seguito di impugnazione, la Corte d’appello, in parziale riforma, condannava la società alla restituzione di parte delle somme, ritenendo però tardive le osservazioni critiche alla consulenza tecnica formulate dalla parte. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, l’erronea declaratoria di tardività dei rilievi alla CTU, con conseguente omesso esame degli stessi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi secondo un criterio di priorità logica, ha accolto il terzo motivo, relativo alla mancata valutazione delle osservazioni alla consulenza tecnica. Ha precisato che l’omessa considerazione dei rilievi tecnici, quando la motivazione aderisce alle conclusioni del consulente senza menzionare le contestazioni, è denunciabile per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Quanto alla tardività eccepita dal giudice di merito, la Corte ha richiamato il principio per cui i rilievi critici alla CTU, se non costituiscono eccezioni di nullità del suo procedimento, sono mere argomentazioni difensive volto a sollecitare il potere valutativo del giudice e possono essere proposti anche in comparsa conclusionale o in appello. Il termine per le osservazioni ha natura ordinatoria, sicché la sua scadenza non determina alcuna preclusione.
La Corte ha inoltre rigettato i motivi relativi alla dedotta violazione del diritto di difesa per la mancata comunicazione dell’ordinanza di ammissione della CTU e della prova testimoniale, stante l’assenza di un pregiudizio concreto. Ha poi dichiarato assorbito il motivo sulla ricostruzione dei rapporti di dare-avere, demandando al giudice del rinvio la relativa rivalutazione.
Con riferimento alla domanda di risarcimento per equivalente, la Corte ha escluso che la sua proposizione integri una mutatio libelli, essendo ricompresa nella domanda di eliminazione dei vizi. Ha infine rigettato le censure in materia di decadenza dalla garanzia per vizi facilmente riconoscibili e di legittimazione passiva dei terzi, per la loro genericità e per la natura valutativa delle questioni prospettate.
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Nota della Redazione
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