Regolamento di competenza inammissibile se il giudice non decide in modo definitivo (Cass. civ. Sez. III n. 15818 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza, anche dopo la modifica dell’art. 43 cod. proc. civ. introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone un provvedimento che pronunci sulla competenza con efficacia decisoria, a seguito della rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. Non è pertanto ammissibile il regolamento proposto avverso l’ordinanza che si limiti a respingere l’eccezione di incompetenza senza manifestare, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità, l’intenzione di risolvere definitivamente la questione. Fuori da tali ipotesi la decisione sulla competenza resta oggettivamente interlocutoria.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su istanza di altra società, eccependo l’incompetenza per valore del tribunale adito e sostenendo la competenza del Giudice di pace di Roma, in ragione del valore della controversia e del fatto che il credito derivava da un contratto di locazione inter partes.
Il Tribunale di Roma respingeva l’eccezione con ordinanza pubblicata il 13.9.2024. L’opponente proponeva allora regolamento necessario di competenza, deducendo un unico motivo fondato sull’art. 7, comma 3, n. 2, cod. proc. civ. La resistente si costituiva con memoria e il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché diretto contro un provvedimento che non ha pronunciato con efficacia decisoria sulla competenza. Il regolamento presuppone, anche dopo il mutamento della forma della decisione introdotto dalla legge n. 69/2009, un provvedimento decisorio sulla competenza, emesso dopo la rimessione in decisione della causa.
Richiamando le Sezioni Unite n. 20449/2014, la Corte osserva che all’ordinanza impugnata non può attribuirsi il significato di avere affermato la competenza in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità. Manca, infatti, qualsiasi affermazione che evidenzi la determinazione del giudice di risolvere definitivamente la questione: nel caso richiamato era decisivo l’aver previamente rimesso la causa in decisione e invitato le parti a precisare le conclusioni anche di merito.
La Corte individua le ipotesi in cui si manifesta la duplice intentio: quando il giudice afferma espressamente che il suo giudizio sulla competenza è definitivo e incontrovertibile; quando lo fa senza interrogarsi sulle indicazioni delle Sezioni Unite; quando sostiene di non condividerne l’insegnamento. Fuori da tali ipotesi la decisione è oggettivamente interlocutoria e il regolamento non è ammissibile.
Ad abundantiam, la Corte rileva che, se il regolamento fosse stato ammissibile, sarebbe stato infondato. In contrasto con l’isolato precedente invocato dalle parti e dal P.G. (Cass. n. 26261/2023), essa ha più volte affermato che, per le pretese creditorie derivanti da un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro, deve escludersi la competenza del giudice di pace, essendo la materia riservata al tribunale (Cass. n. 15639/2024, Cass. n. 2471/2002, Cass. n. 10884/2003). Le spese seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.