Ricorso inammissibile per motivi cumulati e fideiussione omnibus (Cass. civ. Sez. I n. 3887 del 15.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza e di specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che cumuli e sovrapponga in un unico mezzo di censura ipotesi eterogenee, facenti riferimento alle diverse previsioni dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Non è consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme di diritto sostanziali o processuali e il vizio di motivazione, che presuppongono opposti accertamenti di fatto. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata, non quando, valutando in modo incongruo le risultanze istruttorie, ritenga erroneamente assolto quell’onere. In tema di fideiussione omnibus, la coincidenza testuale del contratto con lo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia non è prova sufficiente dell’intesa anticoncorrenziale quando la garanzia sia stata prestata a distanza di molti anni dal provvedimento sanzionatorio.

Il Fatto

Una società e il suo amministratore, nella duplice qualità di garante, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con cui una banca aveva chiesto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente e di un conto anticipi. Eccepivano l’illegittima revoca degli affidamenti, l’erronea indicazione del TAEG, la capitalizzazione degli interessi passivi e l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali, chiedendo inoltre di accertare la nullità della fideiussione omnibus per violazione della legge n. 287 del 1990, con conseguente liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1957 cod. civ.

Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, rideterminava il dovuto e, accertata la violazione antitrust per conformità del modulo ABI, dichiarava la liberazione del fideiussore per decorso del termine semestrale. La Corte d’Appello di Venezia, in riforma, condannava la garante al pagamento in solido, escludendo che la prova dell’intesa fosse raggiunta. La società e l’amministratore ricorrevano per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Il primo motivo è formulato come censura cumulata: le ricorrenti deducono insieme la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. La Corte ribadisce il principio, costantemente affermato, secondo cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, non essendo consentito prospettare la stessa questione sotto profili incompatibili.

La violazione o falsa applicazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi di fatto; il vizio di motivazione quegli stessi elementi intende rimettere in discussione. Un ricorso così costruito sovverte i ruoli dei soggetti processuali, rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili e grava la controparte del compito di interpretare congetturalmente le ragioni che il giudice potrebbe enucleare dal conglomerato espositivo avversario.

Il richiamo all’art. 2697 cod. civ. è poi erroneo nel merito. La sua violazione si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a un soggetto diverso da quello gravato, non quando, valutando in modo incongruo le acquisizioni istruttorie, ritenga che la parte onerata abbia assolto il proprio onere. In questo secondo caso vi è un mero errore di apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte territoriale non aveva invertito il riparto probatorio: aveva ritenuto che la documentazione prodotta dal fideiussore non dimostrasse l’intesa, poiché il provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia non dispiega efficacia probatoria per una garanzia sottoscritta dodici anni dopo.

Il secondo motivo combina inestricabilmente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo con la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., anch’esso inammissibile. L’assunto dell’incontestata esistenza dell’intesa si scontra con l’espressa contestazione della banca. La valutazione circa la sussistenza di una contestazione rientra nell’interpretazione dell’atto di parte e costituisce funzione del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione. La Corte condivide integralmente la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, oltre alle ulteriori somme ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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