Rinuncia al ricorso e definizione agevolata: estinzione senza spese (Cass. civ. Sez. V n. 3884 del 15.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la rinuncia al ricorso proposta dal contribuente che abbia aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie determina l’estinzione del giudizio e va esaminata in via preliminare rispetto ai motivi di impugnazione. La rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione della controparte ai fini della pronuncia di estinzione: gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. sono finalizzati unicamente a ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante. Non è necessaria la dimostrazione dell’effettivo accesso alla definizione agevolata. In caso di rinuncia non trova applicazione la misura del contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dall’impugnazione di avvisi di accertamento relativi all’anno 2006, emessi per asserita omessa dichiarazione di plusvalenza conseguente alla cessione di un terreno edificabile. I contribuenti proponevano separate impugnazioni, riunite e parzialmente accolte in primo grado limitatamente alla riduzione del reddito non dichiarato dei costi sostenuti.

La decisione veniva appellata dagli stessi contribuenti, che deducevano come la cessione avesse riguardato un villino ristrutturato nel corso degli anni e non il semplice terreno, con conseguente insussistenza di alcuna plusvalenza. La Commissione tributaria regionale respingeva l’impugnazione, confermando la decisione di prime cure. Avverso tale pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo nel frattempo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018. La Corte affronta pertanto in via preliminare l’esame dell’atto di rinuncia, che precede logicamente l’esame del motivo di ricorso.

La richiesta viene accolta con pronuncia di estinzione del giudizio. Il Collegio osserva che, anche in assenza di dimostrazione dell’effettivo accesso alla definizione agevolata, la rinuncia è atto recettizio che non richiede accettazione ai fini della pronuncia di estinzione. Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. sono infatti finalizzati a ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cass. n. 27359/2021, n. 2317/2016).

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate non si è costituita ritualmente in giudizio e va pertanto qualificata come mera intimata: non vi è dunque spazio per una pronuncia in tema di spese. La Corte precisa inoltre che l’ufficio controlli della Direzione provinciale, pure evocato in giudizio, ne rappresenta una mera articolazione interna.

Il Collegio esclude infine l’applicazione della misura di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012. Trattandosi di norma eccezionale, essa è soggetta a stretta interpretazione e non opera in caso di rinuncia al ricorso, secondo l’orientamento consolidato richiamato (Cass. n. 25722/2019, n. 19071/2018, n. 13408/2017, n. 19560/2015).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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