Cessione in blocco di crediti bancari, l’avviso in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare la titolarità del cessionario (Cass. civ. Sez. 1 n. 18263 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca ex art. 58 t.u.b., la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra la specifica enumerazione di ciascun rapporto, quando gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. La valutazione dell’idoneità asseverativa dell’avviso è devoluta al giudice di merito e, come la valorizzazione della condotta di non contestazione del debitore ceduto, è sottratta al sindacato di legittimità, salvi i vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.. La successione nel diritto controverso non integra una questione di legittimazione, ma attiene al merito della titolarità del diritto.
Il Fatto
Una banca aveva convenuto in giudizio il debitore e la società trustee, chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di dotazione di beni in trust stipulato dal debitore, quale disponente, dopo essersi costituito fideiussore di una società poi fallita. Nel corso del giudizio, la banca cedente e la società cessionaria, intervenuta, avevano dedotto l’avvenuto trasferimento del credito in forza di una cessione in blocco ex art. 58 t.u.b.. La Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda, riconoscendo la legittimazione della cessionaria sulla base dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare la proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., ha ritenuto infondate le censure del ricorrente. Ha innanzitutto chiarito che la questione della successione nel diritto controverso non attiene alla legittimazione ad processum, ma alla titolarità del diritto, che va esaminata con la decisione sul merito della domanda.
Quanto all’accertamento della cessione, la Corte ha ribadito il principio per cui l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che indichi i crediti ceduti per categorie, è sufficiente a provare la titolarità in capo al cessionario, purché gli elementi comuni alle categorie consentano di individuare i rapporti ceduti senza incertezze. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l’avviso, che indicava come oggetto del trasferimento i crediti derivanti da saldi debitori di conto corrente, sorti tra il 1960 e il 2017, con debitori classificati “a sofferenza”.
La Corte ha escluso che la dedotta mancata allegazione dello stato di sofferenza del credito potesse costituire un vizio, rilevando che la stessa costituzione in giudizio della cessionaria, quale successore nella titolarità del credito, implicava necessariamente l’allegazione che il credito possedesse i requisiti contemplati dal contratto di cessione. Ha inoltre sottolineato l’inerenza al giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, della valutazione della condotta di non contestazione del debitore ceduto in ordine alla sussistenza dei requisiti del credito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l’estromissione tacita della cedente, atteso che la banca era rimasta parte del giudizio di appello, pur in contumacia. Ha infine dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che una eventuale estromissione della cedente non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla controversia, proseguita regolarmente con la cessionaria. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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Nota della Redazione
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