Inammissibile il ricorso della cessionaria del credito priva di legittimazione ad impugnare (Cass. civ. Sez. I n. 3993 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare quando il ricorrente, che agisca quale cessionario del credito, non dichiari di essere avente causa della parte originaria e non abbia rivestito la qualità di parte nel giudizio di merito. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, posto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., risponde all’esigenza di consentire alla Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti. Tale requisito non può essere soddisfatto attraverso l’esame delle censure o di altri atti processuali, in ossequio al principio di autonomia del ricorso per cassazione.
Il Fatto
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, per un importo superiore a cinquecentomila euro, nei confronti di un garante di una società poi fallita. Il garante propose opposizione, che fu rigettata dal Tribunale di Firenze. La Corte di Appello di Firenze accolse poi l’impugnazione, accertando il difetto di capacità processuale della banca e dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto.
Una società cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, articolando due motivi. Il controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto, la ricorrente propone l’impugnazione senza dichiarare di agire quale avente causa della banca cedente e non è stata parte nel giudizio di merito: pertanto, non ha legittimazione ad impugnare.
In secondo luogo, il ricorso è carente della sommaria esposizione dei fatti di causa. La Corte richiama il disposto dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che impone tale requisito a pena di inammissibilità, e ne illustra la funzione: non un mero formalismo, bensì lo strumento per consentire alla Suprema Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per la precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia.
Per soddisfare il requisito occorre che il ricorso contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, delle eccezioni e delle difese, dello svolgersi della vicenda processuale, delle argomentazioni essenziali su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte in appello e del tenore della sentenza impugnata. Sul punto la Corte richiama Cass., n. 22575/2019, Cass., n. 12865/2020 e Cass., n. 1352/2024.
La mancanza dell’esposizione dei fatti non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né mediante l’esame di altri atti processuali, in applicazione del principio di autonomia del ricorso per cassazione, come affermato da Cass., Sez. U., n. 11308/2014 e Cass., n. 6611/2022.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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