Contributi consortili: nuove produzioni documentali ammesse in appello (Cass. civ. Sez. V n. 3991 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, norma speciale prevalente sull’art. 345 cod. proc. civ., consente la produzione di nuovi documenti in appello senza altro limite che la preclusione di cui all’art. 32 dello stesso decreto e il divieto di domanda nuova o di nuova eccezione in senso stretto posto dall’art. 57. È dunque ammessa la produzione, per la prima volta in secondo grado, di prove documentali ancorché preesistenti al giudizio di primo grado, senza che la loro ammissione trovi limite nella definizione del thema probandum. Il giudice di appello è tenuto a valutarne in concreto la portata e la rilevanza con congrua e adeguata motivazione, non potendosi limitare ad affermazioni generiche di novità delle questioni.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica aveva emesso cartelle di pagamento per oneri consortili relativi agli anni dal 2009 al 2013 nei confronti di una società agricola contribuente. La società impugnava gli atti impositivi e la Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 2597/8/2017, rigettava l’appello principale del consorzio e accoglieva l’appello incidentale della contribuente, ponendo le spese di entrambi i gradi a carico del consorzio.

I giudici di appello ritenevano illegittimi gli atti impositivi: la contribuente aveva dimostrato l’assenza di beneficio per i terreni, in ragione dei danni da allagamento e della sostanziale inefficienza degli impianti meccanizzati, con conseguente insussistenza dello specifico vantaggio giustificativo della maggiorazione della tariffa. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che oggetto della controversia sarebbe il quantum debeatur e non l’an, con tematica afferente a posizioni di interesse legittimo. Il motivo è dichiarato inammissibile: quando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestarla deve proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata. In caso contrario si forma il giudicato implicito sulla giurisdizione e la questione è preclusa in sede di legittimità, secondo il principio di Sez. U n. 2067 del 28.01.2011. Nel caso di specie il consorzio aveva sollevato la questione solo all’udienza di discussione innanzi alla C.T.R., tardivamente.

Il secondo motivo è invece accolto. La Corte rileva che la statuizione di inammissibilità della seconda relazione tecnica prodotta dal consorzio in appello è totalmente apodittica e contrasta con i principi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992. I giudici di appello non avevano chiarito quali fossero gli elementi nuovi introdotti, mentre la relazione conteneva solo ulteriori precisazioni e approfondimenti tecnici, senza mutamento della causa petendi né ampliamento del tema decidendum.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 19368 del 2021, Cass. n. 8927 del 2018, Cass. n. 27774 del 2017): l’art. 58, comma 2, consente la produzione di nuovi documenti in appello senza limite ulteriore rispetto alle preclusioni degli artt. 32 e 57, e ammette prove documentali preesistenti al primo grado. Ne deriva che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto valutare in concreto, con congrua motivazione, la portata e la rilevanza della nuova produzione documentale.

Accolto il secondo motivo, restano assorbiti i successivi. Rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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